Sentenza del 08/07/2022 n. 2260 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Atto impositivo - notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'atto impositivo: l'atto non era stato consegnato al destinatario per rifiuto o temporanea assenza dello stesso (o per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo) e l'amministrazione aveva prodotto soltanto la prova della spedizione della raccomandata, non l'avviso di ricevimento che attesta l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale (giacenza). Il ricorrente sosteneva che senza tale avviso la procedura notificatoria non si era perfezionata.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in ipotesi di mancata consegna per rifiuto, temporanea assenza o assenza/inidoneità di altre persone, la prova del perfezionamento della notificazione tramite servizio postale può essere fornita dal notificante solo mediante produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che attesta l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale. La sola prova della spedizione della raccomandata è insufficiente. Perciò la notifica è stata considerata non perfezionata e l'atto impugnato è stato annullato o dichiarato inefficace rispetto agli effetti della notifica viziata.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti (disciplinate dal diritto civile e processuale)
Le regole generali sulla notificazione stabiliscono che la prova del compimento delle formalità di notifica è a carico del notificante; in caso di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento o altro documento equipollente costituiscono prova del deposito/giacenza e quindi del perfezionamento della notifica.
Normativa postale / regolamenti di Poste Italiane relativi alla giacenza e all'avviso di ricevimento
I regolamenti postali prevedono che, se il destinatario non ritira la raccomandata o rifiuta la ricezione, l'ufficio postale rilascia un avviso attestante il deposito/giacenza; tale avviso costituisce elemento probatorio dell'effettiva messa a disposizione dell'atto.
Normativa tributaria e di riscossione concernente la notificazione degli atti impositivi
La disciplina tributaria richiede il rispetto delle regole di notifica previste per gli atti impositivi; ove la notifica non risulti perfezionata secondo le modalità previste, gli effetti dell'atto (es. termini di decadenza e procedimento esecutivo) non possono essere fatti decorrere.
Massime di principio
- Se la notifica tramite raccomandata non è stata consegnata per rifiuto o assenza, il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento che attesti il deposito/giacenza presso l'ufficio postale: la sola prova di spedizione non basta.
- In assenza dell'avviso di ricevimento la notifica può essere considerata inesistente o ineseguita, con conseguente annullamento degli effetti prodotti dal decorso dei termini legali collegati alla notifica.
- Il notificante pubblico deve conservare e, se necessario, produrre in giudizio tutta la documentazione postale che comprovi il perfezionamento della notifica (avvisi, registrazioni di giacenza, firme, ecc.).
- Per il destinatario/contribuente, la mancanza dell'avviso di ricevimento è un valido motivo di impugnazione: è opportuno verificare gli atti ricevuti e chiedere copia dell'avviso in caso di contestazione.
- Modalità alternative di notifica che forniscano prova immediata (es. PEC per i soggetti abilitati) riducono il rischio di contestazioni; per gli atti tassativi, valutare l'uso di canali che assicurino prova di ricezione.
- Nei casi dubbi, il giudice privilegia la prova documentale del deposito/giacenza (avviso di ricevimento) rispetto alla sola prova della spedizione quando la consegna materiale non risulta avvenuta.
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