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Sentenza

Sentenza del 08/07/2022 n. 1664 - Comm. Trib. Prov. Messina

Avviso di accertamento esecutivo - atto di precetto - requisiti formali - cartella - differenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la validità formale dell'avviso di accertamento esecutivo ritenendolo equiparabile all'atto di precetto e dunque soggetto agli stessi requisiti formali, e contesta inoltre la cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento esecutivo, pur essendo equiparabile quoad effectum all'atto di precetto, non è necessariamente soggetto ai medesimi requisiti formali del precetto; inoltre la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione se è comunque certa la riferibilità all'amministrazione emittente. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato rigettato in quanto i vizi formali dedotti non erano tali da inficiare l'efficacia degli atti

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010

    art. 29 d.l. n. 78/2010 conv. l. n. 122/2010

    la norma rende l'avviso di accertamento esecutivo efficace ai fini dell'espropriazione forzata analogamente all'atto di precetto quoad effectum, ma non impone che sia conforme a tutti i requisiti formali propri dell'atto di precetto; la cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione se la provenienza dall'amministrazione è certa

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento esecutivo può produrre effetti esecutivi analoghi al precetto senza dover rispettare integralmente tutti i formalismi dell'atto di precetto: le impugnazioni basate unicamente su tali differenze formali rischiano di essere respinte
  • La cartella di pagamento non richiede necessariamente la sottoscrizione: è sufficiente che l'atto sia chiaramente riferibile all'amministrazione emittente; valutare sempre la prova della riconducibilità
  • Nelle contestazioni formali è determinante dimostrare un concreto pregiudizio o l'assenza totale di riferibilità all'amministrazione, non basta l'assenza di una firma per ottenere l'annullamento
  • Per resistere efficacemente, l'amministrazione deve garantire che gli atti siano inequivocabilmente attribuibili alla sua responsabilità (intestazione, riferimenti a uffici, timbri, dati identificativi)
  • Nelle pratiche analoghe, chi impugna dovrebbe documentare specificamente in che modo il vizio formale ha compromesso la certezza dell'atto o ha ostacolato il diritto di difesa

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