Sentenza del 08/07/2022 n. 1664 - Comm. Trib. Prov. Messina
Avviso di accertamento esecutivo - atto di precetto - requisiti formali - cartella - differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità formale dell'avviso di accertamento esecutivo ritenendolo equiparabile all'atto di precetto e dunque soggetto agli stessi requisiti formali, e contesta inoltre la cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento esecutivo, pur essendo equiparabile quoad effectum all'atto di precetto, non è necessariamente soggetto ai medesimi requisiti formali del precetto; inoltre la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione se è comunque certa la riferibilità all'amministrazione emittente. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato rigettato in quanto i vizi formali dedotti non erano tali da inficiare l'efficacia degli atti
Norme richiamate
art. 29 d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010
art. 29 d.l. n. 78/2010 conv. l. n. 122/2010
la norma rende l'avviso di accertamento esecutivo efficace ai fini dell'espropriazione forzata analogamente all'atto di precetto quoad effectum, ma non impone che sia conforme a tutti i requisiti formali propri dell'atto di precetto; la cartella di pagamento non necessita di sottoscrizione se la provenienza dall'amministrazione è certa
Massime di principio
- Un avviso di accertamento esecutivo può produrre effetti esecutivi analoghi al precetto senza dover rispettare integralmente tutti i formalismi dell'atto di precetto: le impugnazioni basate unicamente su tali differenze formali rischiano di essere respinte
- La cartella di pagamento non richiede necessariamente la sottoscrizione: è sufficiente che l'atto sia chiaramente riferibile all'amministrazione emittente; valutare sempre la prova della riconducibilità
- Nelle contestazioni formali è determinante dimostrare un concreto pregiudizio o l'assenza totale di riferibilità all'amministrazione, non basta l'assenza di una firma per ottenere l'annullamento
- Per resistere efficacemente, l'amministrazione deve garantire che gli atti siano inequivocabilmente attribuibili alla sua responsabilità (intestazione, riferimenti a uffici, timbri, dati identificativi)
- Nelle pratiche analoghe, chi impugna dovrebbe documentare specificamente in che modo il vizio formale ha compromesso la certezza dell'atto o ha ostacolato il diritto di difesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2022Sentenza del 08/07/2022 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 8 lug 2022Sentenza del 08/07/2022 n. 1665 - Comm. Trib. Prov. Messina
- Sentenza · 8 lug 2022Sentenza del 08/07/2022 n. 2260 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 lug 2022Sentenza del 08/07/2022 n. 2261 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 lug 2022Sentenza del 08/07/2022 n. 2267 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 8 lug 2022Sentenza del 08/07/2022 n. 5287 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →