Sentenza del 08/07/2022 n. 529 - Comm. Trib. Prov. Genova
Imposta di registro - atti giudiziari di accertamento di diritti patrimoniali - sentenza - annullamento - nullità - contratto di mantenimento - retrocessione dei beni - imposta proporzionale - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni relative alla registrazione della sentenza n.136/2019 della Corte d'Appello di Genova. La sentenza aveva dichiarato la nullità del contratto di mantenimento stipulato tra G I e i coniugi B (28/03/1994) e aveva disposto che l'immobile sito in Massa costituisce posta attiva del patrimonio ereditario della signora G I, con conseguente condanna alla restituzione. I ricorrenti sostenevano che, trattandosi di provvedimento meramente restitutorio, si dovesse applicare l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. e) della parte prima della Tariffa (DPR 131/86). L'Ufficio aveva invece liquidato l'imposta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. c), ritenendo che la sentenza avesse determinato un effettivo trasferimento di diritti reali e quindi un passaggio di ricchezza imponibile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che l'annullamento del contratto di mantenimento abbia prodotto effetti sostanziali e costitutivi favorevoli alla massa ereditaria (acquisizione della proprietà dell'immobile), ossia un reale trasferimento di diritti e di ricchezza dalla Sig.ra N A (in proprio e quale erede di B A) agli eredi G. Per tali ragioni l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. c) della parte prima della Tariffa. La Commissione ha compensato le spese di giudizio, rilevando la complessità normativa e l'assenza di giurisprudenza consolidata sul caso specifico.
Norme richiamate
DPR 131/1986, Tariffa - parte prima, art. 8 comma 1, lett. c)
art. 8 c.1 lett. c) parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86
Si applica l'imposta di registro in misura proporzionale quando il provvedimento giudiziale determina un trasferimento di diritti reali o un effettivo passaggio di ricchezza (effetto costitutivo/traslativo).
DPR 131/1986, Tariffa - parte prima, art. 8 comma 1, lett. e)
art. 8 c.1 lett. e) parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86
Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto quando il provvedimento ha funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore; non applicabile se la sentenza produce effetti costitutivi/traslativi.
Cass. civ., n.14197/2014
Giurisprudenza che riconosce l'applicabilità dell'imposta proporzionale quando una sentenza di nullità o annullamento produce effetti costitutivi e determina il ritrasferimento del bene/del diritto.
Cass. civ., n.12692/2005
Precedente che conferma l'orientamento secondo cui, se la sentenza ha efficacia traslativa, opera l'imposizione proporzionale.
Cass. ord. 12796/26.06.2020
Ordinanza che ha ritenuto applicabile l'imposta proporzionale a sentenze che accertano vendite simulate, a supporto del principio che effetti traslativi comportano tassazione proporzionale.
Massime di principio
- Quando una sentenza di nullità o annullamento produce effetti meramente restitutori e non determina un nuovo trasferimento di diritti, si applica l'imposta in misura fissa (art.8 c.1 lett. e)).
- Se la sentenza crea o dichiara un trasferimento effettivo di diritti reali (effetto costitutivo/traslativo o condanna alla restituzione con conseguente acquisizione nella massa ereditaria), si applica l'imposta proporzionale (art.8 c.1 lett. c)).
- L'elemento decisivo è l'effetto concreto della pronuncia sul patrimonio delle parti: bisogna valutare se vi sia stato un passaggio di ricchezza o solo il ripristino della situazione ante-atto.
- Occorre esaminare attentamente la parte dispositiva della sentenza (ordini di trasferimento, condanne alla restituzione, declaratorie di appartenenza al patrimonio) per determinare la natura dell'effetto ai fini dell'imposizione.
- In assenza di giurisprudenza consolidata sul caso specifico, la controversia può essere complessa e giustificare misure cautelari (es. compensazione spese); è utile richiamare precedenti su annullamento di atti simulati o atti espropriativi che hanno già valorizzato il criterio del trasferimento sostanziale.
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