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Sentenza

Sentenza del 08/07/2022 n. 1665 - Comm. Trib. Prov. Messina

Accertamento- Controllo formale - deducibilità oneri - riferibilità al contribuente - ratio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Ufficio ha legittimamente contestato la deducibilità degli oneri. In assenza di prova della riferibilità del pagamento al contribuente (ad es. tracciabilità dei pagamenti dal patrimonio del contribuente, rimborso formale, mandato/proxy comprovato), la deduzione è stata disconosciuta e l'accertamento fiscale è stato confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

In sede di controllo formale ex art.36-ter D.P.R. n.600/1973 l'Ufficio ha accertato che gli oneri dedotti in dichiarazione non erano stati effettivamente sostenuti dal contribuente ma erano stati versati da un soggetto diverso (la madre). La questione riguarda la riferibilità del pagamento al contribuente: ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.917/1986 la deducibilità presuppone che l'onere sia riconducibile e comporti un'effettiva componente negativa del reddito del soggetto che lo deduce; se il pagamento è stato effettuato da terzi e non è dimostrabile che il contribuente ne abbia sopportato l'onere, la deduzione non trova fondamento

Norme richiamate

  • D.P.R. n.600 del 1973, art.36-ter

    art.36-ter D.P.R. n.600/1973

    Consente all'Ufficio di effettuare controlli formali sulla dichiarazione e di richiedere chiarimenti e documentazione; è la norma procedurale che ha permesso all'Amministrazione di verificare la provenienza dei pagamenti relativi agli oneri dedotti

  • D.P.R. n.917 del 1986 (TUIR), art.10

    Stabilisce le regole di deducibilità delle spese dal reddito complessivo: la deduzione è ammessa solo se l'onere è effettivamente imputabile e ha inciso sul reddito del soggetto che la propone; la riferibilità del pagamento al contribuente è quindi condizione sostanziale della deducibilità

Massime di principio

  • La deducibilità di un onere richiede che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente: pagamenti effettuati da terzi non sono automaticamente deducibili a carico del contribuente salvo prova documentale della riferibilità economica.
  • In caso di pagamento da parte di un familiare o di terzi, il contribuente deve fornire prova della tracciabilità dei flussi (es. bonifici dal proprio conto, attestazioni di rimborso, mandato scritto) per dimostrare che l'onere ha gravato effettivamente sul suo patrimonio.
  • Il controllo formale ex art.36-ter consente all'Amministrazione di contestare le deduzioni sulla base della documentazione: l'assenza di documenti idonei comporta l'esclusione della deducibilità.
  • Pagamenti effettuati da terzi a titolo gratuito o come liberalità (es. dono della madre) non configurano automaticamente un onere deducibile per il beneficiario; può viceversa avere rilievo fiscale diverso (soggettività di un reddito o regolamentazione delle liberalità secondo la normativa pertinente).
  • Per evitare contestazioni è buona prassi conservare e presentare la documentazione che dimostri la provenienza dei fondi e la natura dell'operazione (estratti conto, ricevute di rimborso, contratti, procure o deleghe) e, se del caso, prevedere meccanismi formali di rimborso o imputazione dei pagamenti.

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