Cassazione Penale, Sentenza n. 11952/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per tentata estorsione per vari motivi: mancata nomina di un interprete per l'intero procedimento (violazione art. 143 c.p.p. e art. 178 lett. c) c.p.p.), vizio di motivazione circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p. in relazione alla revoca di prove già disposte, affermazione della responsabilità in assenza dell'elemento oggettivo del reato e erronea qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non specifici i primi due motivi perché la Corte territoriale aveva motivatamente rilevato elementi che dimostravano la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato (permanenza in Italia dal 2011, frequenza di una scuola di lingua per sei mesi, frasi proferite in italiano alla persona offesa, verbale di arresto che attestava la conoscenza dell'italiano), e tale accertamento è valutazione di merito non sindacabile se adeguatamente motivata. Il terzo motivo è stato considerato del tutto generico. Sul quarto e quinto motivo la Corte d'appello ha dato motivazione diffusa sull'esistenza di minacce continue e sull'assenza di prova a sostegno della giustificazione addotta dall'imputato (morso del cane), e ha correttamente qualificato la condotta come tentata estorsione perché priva della convinzione di esercitare un diritto. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per la mancata nomina dell'interprete; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto accertati, non sussisteva la violazione perché era dimostrata la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Invocata congiuntamente all'art. 143 c.p.p.; la Corte territoriale ha motivato che le condizioni fattuali escludevano l'obbligo di ulteriore assistenza tramite interprete per l'intero procedimento.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla questione delle prove; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché non specificava quali prove fossero state revocate o il contenuto delle doglianze, e ha ricordato i corretti criteri per l'ammissione di nuove prove.
art. 393 cod. pen.
Citato implicitamente dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte ha escluso tale qualificazione perché dalla condotta risultava che l'agente non agiva nel convincimento di esercitare un proprio diritto, giustificando così la qualificazione come tentata estorsione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020
Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003
Richiamata per il principio che la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito e non è luogo per sollecitare una diversa lettura delle emergenze probatorie.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
Richiamata per la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e delitto di estorsione, basata sulla presenza o assenza della convinzione di esercitare un diritto.
Massime di principio
- La necessità di nominare un interprete va valutata sulla base delle concrete circostanze di fatto: la conoscenza della lingua da parte dell'imputato può essere accertata con elementi fattuali (permanenza nel Paese, frequenza di corsi, dichiarazioni rese, atti di polizia) e quella valutazione, se adeguatamente motivata, è sindacabile limitatamente.
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici: occorre indicare chiaramente quali atti, quali prove o quali passaggi motivazionali si contestano; censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- La revoca o la mancata ammissione di prove richiede un'esposizione puntuale del contenuto delle prove e delle ragioni per cui il giudice avrebbe errato: non è sufficiente una doglianza generica.
- La qualificazione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla soggettiva convinzione dell'agente di esercitare un diritto; in assenza di tale convinzione la fattispecie correttamente può essere qualificata come estorsione.
- La Corte di cassazione non rivede le rielaborazioni di merito dei fatti già adeguatamente motivate: l'appello in cassazione non è strumento per ottenere una nuova valutazione probatoria.
- Proporre ricorsi infondati o inammissibili può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali; è quindi importante valutare la specificità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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