Ordinanza n. 317/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. 29, adottata dal Comune di Nola in data 27/10/2025, successivamente comunicata ai ricorrenti, recante la demolizione dell'immobile - realizzato con titolo edilizio annullato e, dunque, in carenza di Permesso di costruire - sito in Nola (NA) in Piazza Risorgimento (angolo via on. La Rocca) e riportato in catasto al Foglio 41\p.lla 464\sub 3, sub 4, sub 5, sub 8, sub 9, sub 10, sub 11, sub 12, sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17, sub 18, sub 19, sub 20, sub 22, sub 23, sub 24, sub 25, sub 26, sub 27, sub 29, sub 30, sub 31, sub 32, sub 33, sub 34, sub 35, sub 37, sub 40 sub 41, sub 42 e sub 43, e di ogni altra eventuale opera nel frattempo eseguita, e quindi, il ripristino dell'originario stato dei luoghi entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, D.P.R.380/2001; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a un immobile realizzato sulla base di un permesso di costruire successivamente annullato in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e impresa immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione e ripristino adottata dal Comune di Nola dopo la reiezione, da parte del TAR, di precedenti ricorsi contro l'atto comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 42/2018. Le sentenze di primo grado relative all'atto presupposto sono state appellate dinanzi al Consiglio di Stato, che ne ha sospeso l'efficacia e ha accolto le domande cautelari, ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle censure proposte. La domanda cautelare è stata quindi fondata sulla persistente contestazione giudiziale della legittimità dell'atto presupposto all'ordinanza demolitoria e sul rischio di esecuzione della demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione e ripristino. Il Collegio ha rilevato che la legittimità dell'annullamento in autotutela del permesso di costruire, quale atto presupposto della demolizione, è ancora sub iudice e che il Consiglio di Stato ha già sospeso l'efficacia delle sentenze di rigetto e accolto le relative istanze cautelari, reputando necessario approfondire le censure nel merito. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione della natura demolitoria del provvedimento. La sospensione opera nelle more della decisione del giudice d'appello sulla legittimità dell'atto presupposto. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026 e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato in presenza del periculum in mora e della necessità di attendere la definizione del giudizio sull'atto presupposto.
d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fonte dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi; il testo non indica uno specifico articolo.
Massime di principio
- Quando un provvedimento repressivo edilizio si fonda su un atto presupposto la cui legittimità è ancora sub iudice, la tutela cautelare può essere accordata sospendendo il provvedimento conseguente, soprattutto se il giudice d'appello ha già sospeso l'efficacia della sentenza sul provvedimento presupposto e ha ritenuto necessario un approfondimento delle censure nel merito.
- La natura demolitoria dell'ordinanza di ripristino è idonea a integrare il periculum in mora ai fini della sospensione cautelare, in ragione dell'irreversibilità o della particolare difficoltà di reintegrazione conseguente all'esecuzione dell'intervento repressivo.
- La sospensione cautelare del provvedimento consequenziale può essere disposta nelle more della decisione del giudice d'appello sulla legittimità dell'atto presupposto, evitando l'esecuzione di effetti amministrativi potenzialmente fondati su un titolo ancora controverso.
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