Cassazione Civile, Ordinanza n. 23302/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
Una società in forma di aggregazione tra imprese, partecipante a una procedura aperta indetta da una società di committenza regionale per la stipula di un accordo quadro relativo alla fornitura di ausili per l'udito e ai correlati servizi di adattamento, personalizzazione e manutenzione, aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo la lex specialis limitatamente ad alcuni lotti relativi agli apparecchi acustici retroauricolari. La censura riguardava, in particolare, la separazione tra fornitura dei prodotti audioprotesici e prestazioni sanitarie connesse, ritenuta illegittima. Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato aveva confermato la legittimità della disciplina di gara, affermando che il d.P.C.m. 12 gennaio 2017 non impone alcuna esclusività e lascia alla stazione appaltante ampia discrezionalità nella scelta della soluzione organizzativa. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore e alla pubblica amministrazione: da un lato, il Consiglio di Stato avrebbe di fatto introdotto obblighi a contrarre, incidendo sulla libertà imprenditoriale e contrattuale; dall'altro, avrebbe introdotto una nuova previsione contrattuale imponendo la fornitura del software da parte degli aggiudicatari dei lotti prodotti agli aggiudicatari dei lotti prestazioni, previsione non contenuta nella lex specialis. Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso anche per sopravvenuta revoca, in autotutela, degli atti di gara relativi ai lotti interessati.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante aveva revocato in autotutela, ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, tutti gli atti della gara relativi ai lotti da 1 a 15. Tale revoca ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla legittimità della procedura e della lex specialis, facendo venir meno anche il presupposto del denunciato sconfinamento giurisdizionale della sentenza del Consiglio di Stato. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di inammissibilità originaria.
Norme richiamate
art. 45, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato per qualificare l'aggregazione tra imprese dotata di soggettività giuridica partecipante alla gara
d.P.C.m. 12 gennaio 2017
richiamato come atto che prevede opzioni regolatorie di default, senza imporre un'esclusività tra fornitura della protesi e prestazioni connesse
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990
richiamato come base della revoca in autotutela degli atti di gara
Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2022, n. 2480
richiamata per affermare che l'interesse ad impugnare deve persistere fino al momento della decisione
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione dell'impugnazione e deve permanere fino alla decisione; se sopravviene un atto che elimina l'assetto di interessi contestato, il ricorso diviene inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.
- La revoca in autotutela degli atti di una procedura di gara può determinare la cessazione della materia del contendere anche rispetto alla censura di eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza che abbia esaminato la legittimità di quegli atti.
- Quando l'atto amministrativo impugnato viene integralmente rimosso, viene meno anche la possibilità di verificare se la decisione del giudice amministrativo abbia sconfinato nella sfera riservata al legislatore o alla pubblica amministrazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con possibilità di compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
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