Ordinanza n. 926/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dalla sig.ra Angela Signore, a favore del lavoratore, sig. Gueye Mouhameth.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di autorizzazione all’ingresso in Italia per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il lavoratore straniero ha impugnato il provvedimento con cui è stata archiviata la domanda di autorizzazione all’ingresso presentata da una datrice di lavoro a suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell’istanza cautelare ha evidenziato di avere stipulato, prima dell’adozione del provvedimento impugnato e dopo averne informato l’amministrazione nel corso del procedimento, un contratto di lavoro con un diverso datore. Tale circostanza è stata documentata in giudizio e, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere valutata dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela richiesta. In particolare, ha considerato rilevante che il ricorrente avesse stipulato un contratto di lavoro con altro datore prima dell’adozione dell’archiviazione e che tale fatto fosse stato tempestivamente comunicato all’amministrazione in sede endoprocedimentale. Secondo il Collegio, la circostanza avrebbe dovuto essere considerata in applicazione dei principi di proporzionalità e di favor per il lavoratore in buona fede, conformemente alla giurisprudenza della Sezione. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e l’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato quale fondamento processuale della domanda di sospensione, accolta all’esito del sommario esame.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro, l’amministrazione deve considerare una sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con un diverso datore quando tale circostanza sia intervenuta prima dell’adozione del provvedimento e sia stata comunicata durante il procedimento.
- L’archiviazione di una domanda di autorizzazione all’ingresso per lavoro non può prescindere dalla valutazione della concreta possibilità di occupazione del lavoratore risultante da documentazione tempestivamente prodotta, dovendo l’amministrazione conformare la propria decisione ai principi di proporzionalità e di favor per il lavoratore in buona fede.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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