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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23650/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di quattro avvisi di rettifica IUC relativi alle annualità 2013-2016, concernenti un immobile sito in Napoli di cui la contribuente era comproprietaria in comunione legale con il coniuge. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che due subalterni immobiliari, contigui e di fatto unificati sul piano strutturale e funzionale, potessero essere considerati come unica abitazione principale, poiché la contribuente vi aveva stabilito dimora abituale e residenza anagrafica. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, sostenendo che, ai fini IMU, l'agevolazione per abitazione principale spetta solo se l'immobile è un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale; pertanto non può estendersi a due unità catastalmente distinte, anche se contigue e utilizzate unitariamente. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, invocando l'orientamento maturato in tema di ICI e il sospetto di incostituzionalità della disciplina IMU in caso di immobili attigui ma separati catastalmente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha escluso che l'orientamento formatosi in materia di ICI sul contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari possa essere esteso all'IMU, per la diversa e più restrittiva formulazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011. Ha affermato che, per l'esenzione IMU sull'abitazione principale, è necessario che il bene sia costituito da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale; il requisito non è soddisfatto da più unità contigue e de facto unificate, se non sia intervenuto un accatastamento unitario. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di primo grado, appello e cassazione sono state poste a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011

    "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa"; "abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"

    l'esenzione IMU è limitata a una sola unità immobiliare, con dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare; non è estensibile a più unità contigue catastalmente distinte.

  • art. 1 del d.l. n. 93 del 2008

    richiamato come disposizione che ha trasformato in esenzione totale, dal 2008, l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale in tema ICI.

  • art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504 del 1992

    richiamato per affermare che, in tema ICI, la detrazione per abitazione principale spettava una sola volta per tutte le unità immobiliari complessivamente considerate.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria illustrativa depositata dalla controricorrente in prossimità dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • In materia di IMU, l'esenzione per abitazione principale richiede che l'immobile sia costituito da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto come tale; la mera contiguità o unificazione di fatto di più unità non basta.
  • L'orientamento giurisprudenziale elaborato sotto il previgente regime ICI, favorevole a considerare unitariamente più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale, non è automaticamente trasponibile all'IMU, data la diversa formulazione normativa.
  • Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione: in assenza di un'espressa previsione normativa, non è consentita un'interpretazione estensiva del beneficio a situazioni non ricomprese nel testo della legge.
  • Per fruire dell'esenzione IMU su più porzioni contigue utilizzate come abitazione, il contribuente deve procedere all'accatastamento unitario; in difetto, il beneficio resta limitato all'unica unità catastale riconoscibile come abitazione principale.
  • La disciplina che condiziona il beneficio a una sola unità immobiliare catastalmente unitaria non è manifestamente irragionevole, poiché la determinazione dei presupposti di agevolazione rientra nella discrezionalità del legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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