Sentenza del 22/06/2017 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRPEF- Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese oltre il 31.12.2014 - Accertamento - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento fiscale nei confronti di una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese. Il ricorrente sosteneva che la cancellazione avesse determinato l'estinzione della società e, conseguentemente, l'impossibilità di procedere all'accertamento. La questione è stata valutata alla luce dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014, che disciplina gli effetti fiscali della cancellazione, e dell'art. 2495 del codice civile.
La decisione
È stato ritenuto che, quando la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese è stata presentata dopo il 31 dicembre 2014, non opera, ai fini fiscali, l'effetto estintivo della società previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 175/2014. Pertanto, l'accertamento fiscale può considerarsi legittimo nonostante la cancellazione della società, in conformità all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione e della successiva giurisprudenza. La decisione è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 28 del D.Lgs. 175/2014
La norma impedisce, per le finalità fiscali, che la cancellazione della società produca immediatamente l'effetto estintivo quando la richiesta di cancellazione è stata presentata dopo il 31 dicembre 2014. La società può quindi rimanere assoggettabile ad accertamento e alle pretese fiscali nei limiti previsti dalla normativa.
Art. 2495 del codice civile
La disposizione disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Secondo la giurisprudenza citata, il suo effetto estintivo deve essere coordinato con la disciplina speciale fiscale prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 175/2014.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010
Le sentenze hanno affermato il principio secondo cui la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l'estinzione della società, con conseguenze processuali e sostanziali, principio successivamente coordinato con le deroghe o discipline speciali previste in materia fiscale.
Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 19142/2016
La pronuncia ribadisce l'orientamento secondo cui, per le cancellazioni successive alla data individuata dalla disciplina fiscale, l'estinzione civilistica della società non impedisce la prosecuzione o l'esercizio dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Per stabilire se la cancellazione di una società impedisca un accertamento fiscale, è determinante verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione al Registro delle Imprese.
- Se la richiesta è stata presentata dopo il 31 dicembre 2014, la cancellazione non determina automaticamente, ai fini fiscali, l'impossibilità di accertare la società o di far valere pretese tributarie.
- L'estinzione civilistica della società e gli effetti fiscali della cancellazione devono essere valutati separatamente: una società può risultare estinta sul piano civilistico ma restare rilevante ai fini tributari.
- La mera cancellazione dal Registro delle Imprese non costituisce, per le cancellazioni successive alla data prevista dalla disciplina, una difesa sufficiente contro un avviso di accertamento.
- In casi analoghi occorre verificare anche la forma societaria, la data dell'atto e della richiesta di cancellazione, il periodo d'imposta accertato e la corretta individuazione dei soggetti destinatari dell'atto fiscale.
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