Sentenza n. 1103/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione ed adozione di misure cautelari urgenti a - del decreto presidenziale n. 131 del 27.04.2026, con il quale il Presidente della Provincia di Avellino ha indetto i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia per il giorno 06.06.2026, con scadenza per la presentazione delle candidature per il 16 e 17.05.2026; b - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino e gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto presidenziale con cui il Presidente della Provincia di Avellino aveva indetto i comizi elettorali per il 6 giugno 2026, fissando al 16 e 17 maggio 2026 il termine per la presentazione delle candidature, chiedendone l’annullamento previa sospensione e adozione di misure cautelari urgenti. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, dopo lo svolgimento delle elezioni, i ricorrenti hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, dopo aver dato rituale avviso alle parti. Poiché le elezioni si erano svolte, è venuto meno l’interesse attuale dei ricorrenti all’annullamento del decreto di indizione dei comizi e degli atti connessi. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese processuali sono state compensate in considerazione degli sviluppi della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, previo avviso alle parti; il TAR ne ha fatto applicazione nel definire il ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente allo svolgimento delle elezioni; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la decisione corrisponde alla relativa causa di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di atti relativi all’indizione o allo svolgimento di una consultazione elettorale, la consultazione si è ormai svolta e il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che residuino specifiche utilità conseguibili mediante la decisione.
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