Cassazione Penale, Sentenza n. 32870/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e, in alternativa, ha ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare. Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 47 ord. pen., censurando la valorizzazione di un atteggiamento "poco chiaro" emerso nel colloquio UEPE e il rilievo dato a vicende pregresse (reati del 2014) e a una comunicazione di notizia di reato per ricettazione del 04/05/2022 di cui non era noto l'esito. Con il secondo motivo si denunciava violazione del diritto di difesa per il rigetto di una richiesta di differimento finalizzata all'acquisizione dell'istruttoria UEPE per chiarire l'atteggiamento del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui mancavano elementi specifici a comprovare l'avvio di un serio processo di revisione critica della personalità del ricorrente, nonostante la disponibilità di un'occasione lavorativa e l'idoneità del domicilio. La decisione ha valorizzato il colloquio UEPE (condotto come elemento informativo), la recente denuncia per ricettazione e la pendenza per riciclaggio, nonché l'assenza di richieste istruttorie concrete in udienza da parte del ricorrente. In coerenza con il principio di gradualità, la Corte ha confermato l'ammissione alla misura meno ampia della detenzione domiciliare e il rigetto dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Il ricorrente invocava vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento a questa norma; la Corte ha valutato l'istruttoria e la motivazione del Tribunale ritenendole idonee a motivare il rigetto dell'affidamento in prova.
principio giurisprudenziale relativo all'affidamento in prova
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, è fondamentale la valutazione del comportamento successivo ai fatti e l'esistenza almeno di un avvio di revisione critica della personalità; non è necessario un ripudio completo del passato, ma deve emergere un processo critico avviato.
principio di gradualità delle misure alternative
La Corte ha ribadito che il tribunale di sorveglianza può optare per una misura alternativa meno ampia (detenzione domiciliare) quando ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere forme di trattamento più estensive come l'affidamento in prova.
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è decisiva la valutazione del comportamento successivo ai fatti; è sufficiente che emerga l'avvio di una revisione critica della personalità, non la prova di una trasformazione compiuta.
- I colloqui e le relazioni UEPE assumono rilievo probatorio significativo: elementi descritti come "poco chiari" o la mancata attestazione di un processo di cambiamento possono giustificare il rigetto dell'affidamento.
- La presenza di denunce o pendenze recenti per reati collegati può incidere negativamente sulla prognosi di rieducazione e sulla concessione delle misure più favorevoli.
- Il tribunale può invocare il principio di gradualità e scegliere una misura alternativa meno ampia per verificare ulteriormente l'attitudine del soggetto all'osservanza delle prescrizioni.
- Le richieste istruttorie o le istanze di differimento devono essere formulate con specificità e motivazione in udienza; l'assenza di tali richieste concrete indebolisce l'eventuale censura sulla carenza istruttoria e sul diritto di difesa.
Testo integrale
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