Cassazione Penale, Ordinanza n. 30238/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già definiti separatamente in sede di cognizione. Ha dedotto che il giudice avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di identificazione dell’unicità del disegno criminoso, sostenendo che nel caso concreto tale unicità fosse ravvisabile per l’omogeneità delle condotte e per la non eccessiva distanza temporale tra i fatti. La Corte ha però rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato i principi consolidati, valorizzando la notevole distanza temporale e geografica tra i reati (circa dieci anni, commessi in Basilicata e in Veneto), elementi incompatibili con la prospettata programmazione originaria di tutti i fatti nel medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e immune da illogicità, in linea con la giurisprudenza sulla continuazione: l’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale sono solo indici, non sufficienti da soli a provare l’unicità del disegno criminoso; inoltre, in presenza di reati commessi a distanza temporale rilevante, opera la presunzione contraria alla programmazione originaria di ulteriori fatti analoghi, salvo prova contraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la sua applicazione richiede una verifica rigorosa dell’unicità del disegno criminoso.
La continuazione presuppone che i reati siano stati programmati sin dall’origine, almeno nelle linee essenziali, come parte di un unico disegno criminoso.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita e rigorosa della sussistenza di un unico disegno criminoso, non essendo sufficiente la mera analogia tra i reati contestati.
- L’omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e l’identità del bene protetto sono soltanto indici sintomatici, ma non provano da soli che i successivi reati fossero stati programmati fin dall’inizio.
- Quando i reati sono commessi a notevole distanza temporale, può operare una presunzione contraria alla preesistenza del programma criminoso, salvo prova contraria da parte di chi invoca la continuazione.
- La valutazione sulla presenza dell’unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
- L’unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche in base a un singolo dato fattuale, purché il giudice dia conto di aver esaminato in modo completo gli indicatori dedotti dalla difesa o comunque emersi nel giudizio.
Come è indicizzato
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