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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05426/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per questo, lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto aveva chiesto la liberazione anticipata, ma il tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto in parte l'istanza perché, nei semestri rilevanti, era stata ritenuta irregolare la sua condotta. A fondamento del diniego parziale erano stati valorizzati due rapporti disciplinari, del 24 gennaio 2020 e del 5 maggio 2021. Il provvedimento impugnato ha inoltre rilevato che in entrambi i casi il detenuto si era rifiutato di firmare i verbali di contestazione, segno della sua conoscenza dei procedimenti disciplinari. Nel ricorso per cassazione le censure sono state ritenute generiche e non confrontate con il ragionamento del tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non si confrontano in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
  • In materia di liberazione anticipata, i rapporti disciplinari valorizzati dal giudice di sorveglianza possono fondare il diniego o il rigetto parziale del beneficio se incidono sulla valutazione della regolare condotta del detenuto nel periodo di riferimento.
  • Il rifiuto del detenuto di sottoscrivere il verbale di contestazione può essere apprezzato come indice della sua conoscenza del procedimento disciplinare, ai fini della valutazione del provvedimento sul beneficio penitenziario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua determinazione, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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