Cassazione Penale, Sentenza n. 15135/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessa quale amministratore della "Vega Immobiliare" s.r.l., dichiarata fallita il 18/12/2017, articolando quattro motivi: 1) vizio di motivazione circa la persistenza della carica di amministratore dopo le dimissioni del 2/8/2012 (la difesa ha prodotto le dimissioni ritenute invece fittizie dal giudice che ha valorizzato la relazione del curatore); 2) assenza di danno patrimoniale e conseguente impossibilità di configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che l'immobile è stato restituito alla fallita e in sede civile la curatela non ha ottenuto risarcimento o indennità essendo l'occupazione stata qualificata come "comodato a termine"; 3) carenza del dolo specifico per la bancarotta documentale e, in subordine, necessità di riqualificazione delle condotte in bancarotta semplice; 4) erronea esclusione da parte dei giudici di merito dell'accertamento del danno patrimoniale già escluso in sede civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (riproposta di doglianze già vagliate e confutate in merito; il Tribunale e la Corte d'appello avevano motivatamente ritenuto le dimissioni fittizie e hanno ritenuto sufficiente la relazione del curatore come elemento probatorio). Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla bancarotta patrimoniale, rilevando che la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato in che modo l'occupazione dell'immobile da parte dell'imputato abbia concretamente esposto a pericolo i creditori e il patrimonio sociale, mentre la fattispecie è di "pericolo concreto" e richiede una valutazione degli indici di fraudolenza e della concreta pericolosità della condotta. Ha altresì accolto il terzo motivo relativo alla bancarotta documentale, ritenendo la motivazione della Corte di appello evanescente sul piano del dolo specifico richiesto per la fattispecie. Il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 (Palitta)
Afferma che la bancarotta patrimoniale è un reato di pericolo concreto e richiede l'accertamento della concreta idoneità della condotta a porre in pericolo l'integrità del patrimonio aziendale in relazione alla massa dei creditori; occorre valutare indici di fraudolenza
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)
Sottolinea la necessità di accertare la consapevolezza e la volontà dell'agente riguardo alla condotta concretamente pericolosa e l'importanza degli indici di fraudolenza nella valutazione oggettiva della pericolosità
Principio giurisprudenziale sulla valutazione della relazione del curatore
La relazione del curatore, adeguatamente riferita in dibattimento, può costituire elemento probatorio sufficiente nel procedimento penale se non è smentita da emergenze di segno contrario; non è necessario che il curatore produca in sede penale tutta la documentazione su cui si è basata la relazione
Principio sulla efficacia delle dimissioni dell'amministratore
Le dimissioni producono effetto dal momento in cui sono comunicate agli organi sociali; l'inerzia dei soci nel nominare il nuovo amministratore non scarica automaticamente l'uscente da responsabilità se questi continua concretamente a esercitare atti gestori
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario che sia già intervenuto un danno patrimoniale concreto: è sufficiente che la condotta presenti una concreta idoneità a porre in pericolo il patrimonio societario e i diritti dei creditori (reato di pericolo concreto).
- Affinché sussista la bancarotta patrimoniale occorre documentare gli "indici di fraudolenza": valutare la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, la natura e la continuità degli atti distrattivi e la consapevolezza dell'amministratore della pericolosità della condotta.
- La relazione del curatore può valere come prova nel processo penale se adeguatamente riferita in dibattimento; tuttavia il giudice deve motivare in modo concreto e non vago perché si ritiene che da quella relazione derivi la prova di fatti rilevanti.
- Le dimissioni formali non escludono responsabilità se l'interessato ha continuato a svolgere attività gestorie: occorre accertare fatti di gestione successivi alla data delle dimissioni per attribuire o escludere la carica.
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario provare il dolo specifico (intento di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori); la motivazione giudiziaria deve collegare in modo chiaro le condotte agli elementi soggettivi richiesti.
- In appello e in Cassazione, carenze motivazionali sulla concreta pericolosità delle condotte o sul dolo specifico possono determinare l'annullamento con rinvio per un nuovo esame di merito.
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