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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - di quattro sentenze rese dai Tribunali di Prato (sentenza n. 217/2024) e Firenze (sentenze nn. 705/2024, 1454/2024e 1391/2024) sezione Lavoro e Previdenza con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi €. 2.700,00 oltre accessori.

Giustizia amministrativa202502876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese processuali liquidate in quattro sentenze definitive dei Tribunali di Prato e Firenze, con distrazione in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a quattro sentenze definitive rese dalle sezioni Lavoro e Previdenza dei Tribunali di Prato e Firenze, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi 2.700,00 euro per compensi professionali, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15%, restituzione del contributo unificato ove dovuta e ulteriori accessori, con distrazione delle somme in favore del difensore. I titoli esecutivi erano stati notificati al Ministero il 3 marzo 2025 e il 6 febbraio 2025. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di pagare, ove non già corrisposte, le somme riconosciute nei quattro titoli giudiziali, comprensive degli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei successivi sessanta giorni su richiesta della parte interessata, senza diritto a compenso. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora di 20,00 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all’insediamento del commissario ad acta, ritenendo non manifestamente iniqua la relativa domanda. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta per il ritardo nell’esecuzione della decisione; nel caso concreto è stata stabilita in 20,00 euro per ogni giorno di ritardo fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione dei titoli esecutivi senza pagamento ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il mancato pagamento, da parte di un’amministrazione pubblica, delle somme liquidate in sentenze definitive e distratte in favore del difensore vittorioso legittima quest’ultimo a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei titoli giudiziali.
  • Decorso il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di provvedere entro un termine ulteriore e determinato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuato in un organo dell’amministrazione sovraordinata o periferica, conferendogli il potere di adottare gli atti necessari all’esecuzione senza riconoscimento di compenso.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere disposta, ove la domanda non sia manifestamente iniqua, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato dal giudice e fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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