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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13006/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza di conferma della Corte d'Appello che aveva dichiarato il ricorrente colpevole di plurimi reati (tra cui minacce gravi/atti persecutori). Il ricorrente deduceva nullità per vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 133 c.p., chiedendo la riqualificazione del capo C) in art. 612, comma 1 c.p. (o comunque una valutazione meno grave della minaccia), la concessione delle attenuanti generiche (in prevalenza o equivalenza rispetto all'aggravante) e la riduzione della pena, nonché una motivazione più dettagliata sui criteri adottati per lo scostamento dalla pena minima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato elementi concreti: minacce di morte ripetute via messaggi e in presenza, la paura effettivamente provata dalla persona offesa (che ha bloccato il numero e evitato il ricorrente), le dichiarazioni del ricorrente riguardo al procurarsi una pistola, e l'ulteriore escalation con introduzione in casa e percosse. Tali elementi giustificano la qualificazione della minaccia come grave e la determinazione della pena. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in relazione ai precedenti e alla gravità della condotta; la pena è stata confermata (pena base per il delitto più grave determinata in 1 anno e 4 mesi, scostamento di quattro mesi dal minimo edittale, con aumenti contenuti per i reati satelliti). Per legge il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sugli atti persecutori; la Corte territoriale ha valutato che le condotte e le minacce ripetute esorbitavano dalla fattispecie meno grave (comma 1) e giustificavano la qualificazione/valutazione adottata; la Cassazione ha confermato tale valutazione come non manifestamente illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena e il ruolo della rieducazione. Il ricorrente censurava la mancata specificazione dei criteri rilevanti per discostarsi dal minimo; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato legittimamente il potere discrezionale e fornito motivazione adeguata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola la concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione richiama l'interpretazione secondo cui il giudice di merito non è tenuto a discutere ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione (es. precedenti penali, gravità della condotta).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorso dichiarato inammissibile e eventuali somme a titolo di ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto nei limiti ma ritenuto aspecifico e quindi inammissibile.

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. legge 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Procura ha chiesto l'inammissibilità per iscritto.

  • art. 614, artt. 582-585, art. 577 comma 2 cod. pen. (reati contestati in primo grado)

    Elenco delle fattispecie contestate in primo grado e poi riqualificate/confermate dalla Corte d'appello; la decisione di merito ha valutato l'insieme delle condotte e delle conseguenze per la vittima al fine della determinazione complessiva della responsabilità e della pena.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del fatto e della prova: i ricorsi che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione probatoria sono spesso dichiarati aspecifici e inammissibili.
  • La 'gravità' della minaccia va valutata in concreto considerando ripetizione, modalità (messaggi e di persona), contesto (precedenti del reo, dichiarazioni su pistole) e la reazione della vittima (paura manifesta, cambiamenti di comportamento); elementi successivi di escalation (intrusione e percosse) rafforzano la valutazione della pericolosità.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è obbligato a discutere ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente indicare gli elementi preponderanti che ostano alla concessione (per esempio precedenti penali o particolare gravità della condotta).
  • Se si intende ottenere una riduzione della pena per effetto dell'art. 133 c.p., il ricorrente deve far emergere errori specifici nella motivazione del giudice di merito o l'omissione di criteri rilevanti; una generica richiesta di maggiore dettaglio motivazionale difficilmente basta.
  • La condotta complessiva e la personalità del reo (precedenti, pericolosità concreta) possono legittimare il mantenimento di una pena vicina al minimo edittale, anche se le attenuanti generiche sono parzialmente riconosciute o valorizzate in modo non decisivo.
  • In fase di impugnazione alla Cassazione è strategico focalizzarsi su profili di diritto e su specifiche carenze logico-giuridiche nella motivazione, evitando di riproporre semplicemente una diversa valutazione delle prove.
  • La pronuncia di inammissibilità per aspecificità può comportare conseguenze economiche (spese processuali e ammende); è quindi importante che il ricorso sia formulato con precisione e fondato su censure giuridiche rilevanti.

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