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Sentenza

Sentenza n. 4698/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione, 1. della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” n. 463 del 23 aprile 2026 (pubblicata in pari data), avente ad oggetto “Regolamento degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - Aggiornamento del Regolamento aziendale dell'A.O.R.N. Cardarelli di cui alla Deliberazione dell'A.O.R.N. Cardarelli n. 65 del 02.02.2023”; 2. del Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con la predetta deliberazione; 3. delle Tabelle A, B, C e delle Tabelle nn. 1 e 2 allegate al Regolamento, nella parte in cui introducono - in relazione all'istituto degli incentivi - soglie minime, riduzioni automatiche, esclusioni procedurali e criteri di riparto degli incentivi lesivi delle posizioni dei ricorrenti; 4. di ogni atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso, conseguente o comunque collegato, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Borrelli Umberto il 1/7/2026: per l’annullamento, previa sospensione, oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo (da n. 1 a n. 4), dei seguenti ulteriori atti: 5. della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” n. 779 del 30/06/2026 (pubblicata in pari data), avente ad oggetto “Deliberazione dell’A.O.R.N. Cardarelli n. 463 del 23.04.2026 - Modifica parziale del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.”; 6. dell’annesso “nuovo” Regolamento recante la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con la predetta deliberazione, adottato in sostituzione del precedente Regolamento (di cui alla Deliberazione n. 463 del 23/04/2026), nella parte in cui persevera ad introdurre soglie economiche minime di accesso all’istituto incentivante, meccanismi di esclusione procedurale e criteri di applicazione delle Tabelle A, B e C dell’Allegato n. 1 e n. 2, lesivi delle posizioni giuridiche dei ricorrenti; 7. degli Allegati n. 1 e 2, delle Tabelle A, B, C e delle Tabelle nn. 1 e 2, allegate al predetto Regolamento, nelle parti in cui, pur modificando le soglie di accesso rispetto al testo previgente, mantengono un sistema di esclusione automatica degli incentivi fondato sul valore economico o sulla tipologia procedimentale dell’affidamento in luogo del criterio legale dell’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023; 8. di ogni atto presupposto, preparatorio, istruttorio, connesso, conseguente o comunque collegato, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni dell'Azienda Ospedaliera e regolamenti aziendali sugli incentivi alle funzioni tecniche, comprese le tabelle e i criteri di accesso e riparto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Direttore generale n. 463 del 23 aprile 2026, il regolamento aziendale sugli incentivi alle funzioni tecniche adottato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, nonché le relative tabelle, contestando l'introduzione di soglie economiche minime, riduzioni automatiche, esclusioni procedurali e criteri di riparto ritenuti lesivi delle loro posizioni. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la deliberazione n. 779 del 30 giugno 2026 e il nuovo regolamento, nella parte in cui avrebbe mantenuto meccanismi di esclusione automatica fondati sul valore economico o sulla tipologia dell'affidamento, anziché sull'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti hanno dichiarato di non essere più interessati alla trattazione e alla prosecuzione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR, dopo avere verificato l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione dei ricorrenti potesse essere qualificata come rinuncia irrituale e consentisse l'applicazione dell'art. 84, comma 2, c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità sostanziale dei regolamenti e delle deliberazioni impugnate. In accoglimento della richiesta dell'amministrazione, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per soccombenza virtuale e liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre accessori di legge, rimborso spese generali e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.lgs. 104/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 74 d.lgs. 104/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal TAR quale fondamento della definizione semplificata della controversia.

  • art. 84, comma 2, d.lgs. 104/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Applicato alla dichiarazione dei ricorrenti, qualificata come rinuncia irrituale, ai fini della declaratoria di improcedibilità e della regolazione delle spese.

  • art. 45 d.lgs. 36/2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa dei regolamenti aziendali sugli incentivi alle funzioni tecniche, ma la relativa legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione con cui la parte ricorrente afferma di non essere più interessata alla trattazione e alla prosecuzione del giudizio può essere qualificata come rinuncia irrituale e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.
  • Quando il ricorrente perde sopravvenientemente l'interesse alla decisione e l'amministrazione chiede la condanna alle spese per soccombenza virtuale, il giudice può porre le spese a carico della parte ricorrente senza esaminare nel merito la legittimità degli atti impugnati.
  • Ricorrendo i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, purché il contraddittorio sia integro, l'istruttoria completa e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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