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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2072 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero a posteriori di dazi antidumping su telai e forcelle per biciclette importati dalla Cina. Le società avevano usufruito dell'esenzione prevista dal Regolamento CE n. 88/1997, ritenendo sufficiente che le importazioni fossero inferiori a 300 pezzi mensili, ma senza presentare la preventiva autorizzazione o dichiarazione di destinazione particolare richiesta dall'art. 14. L'Agenzia contestava inoltre l'applicazione dell'art. 220, paragrafo 2, lettera b), del Codice doganale comunitario, sostenendo che non ricorressero i presupposti per escludere il recupero dei dazi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane, dichiarando inammissibili i primi due motivi, e ha rigettato il ricorso incidentale di Cicli F.M. Ha ritenuto che l'esenzione non fosse applicabile senza la preventiva autorizzazione di destinazione particolare, anche per importazioni inferiori a 300 pezzi mensili. Ha inoltre stabilito che la CTR non aveva adeguatamente verificato i tre requisiti cumulativi dell'art. 220: errore attivo dell'autorità doganale, impossibilità per il debitore di rilevarlo agendo in buona fede e rispetto di tutte le prescrizioni doganali. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della CTR del Veneto, che dovrà riesaminare i fatti e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 14 del Regolamento CE n. 88/1997

    Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare

    L'esenzione dal dazio antidumping per le parti essenziali di biciclette importate dalla Cina, anche quando il quantitativo fosse inferiore a 300 unità mensili, era subordinata alla dichiarazione conforme alla struttura TARIC e alle condizioni della destinazione particolare, compresa la preventiva autorizzazione quando richiesta.

  • Art. 220, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana

    L'esclusione del recupero a posteriori richiede cumulativamente un errore attivo dell'autorità, non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede, e il completo rispetto delle prescrizioni doganali. La mera tolleranza, prassi amministrativa o mancata contestazione non è automaticamente sufficiente.

  • Art. 212-bis del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Non consente di concedere l'esenzione dai dazi antidumping a un importatore privo dell'autorizzazione preventiva necessaria ai sensi dell'art. 14, lettera c), del Regolamento CE n. 88/1997.

  • Art. 292, paragrafo 3, e art. 293, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 2454/1993

    Prevedono una possibile procedura semplificata per cui la dichiarazione di immissione in libera pratica può valere come richiesta di autorizzazione, ma si tratta di una facoltà dell'amministrazione, subordinata a specifiche condizioni e non automaticamente applicabile.

  • Art. 236 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Disciplina la richiesta di rimborso o sgravio dei dazi, ma la Cassazione non ha accolto la censura processuale dell'Agenzia relativa alla mancata attivazione preventiva di tale procedura.

  • Sentenza CGUE 29 luglio 2010, causa C-371/09

    Ha chiarito in modo vincolante che l'esenzione prevista dal Regolamento CE n. 88/1997 non può essere riconosciuta in assenza dell'autorizzazione preventiva, anche se l'importazione è inferiore alla soglia quantitativa di 300 pezzi.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione o esenzione doganale è subordinata espressamente a un'autorizzazione preventiva o a una dichiarazione di destinazione particolare, il rispetto della sola soglia quantitativa non è sufficiente.
  • L'affidamento del contribuente può impedire il recupero a posteriori dei dazi solo se sono provati tutti e tre i requisiti dell'art. 220: errore attivo dell'autorità, errore non ragionevolmente rilevabile e rispetto integrale delle formalità doganali.
  • La mera mancata contestazione da parte della Dogana, una prassi non uniforme o l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti non dimostrano necessariamente un errore attivo dell'amministrazione.
  • In presenza di dubbi interpretativi, l'operatore professionale deve adottare particolare diligenza e può chiedere preventivamente chiarimenti o un'informazione tariffaria vincolante, invece di applicare autonomamente l'interpretazione più favorevole.
  • L'onere di provare la buona fede e tutti i presupposti dell'esenzione dal recupero dei dazi grava sul debitore che invoca tale tutela; la mancanza di un solo requisito è sufficiente per escluderla.
  • La semplice accettazione della dichiarazione doganale non equivale automaticamente al rilascio di un'autorizzazione semplificata alla destinazione particolare, soprattutto quando tale procedura costituisce una facoltà dell'amministrazione e non risulta concretamente esercitata.

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