Cassazione Civile, Ordinanza n. 34501/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva prestato assistenza fiscale e commerciale in favore di una società e aveva ottenuto un parere di congruità dell’Ordine dei commercialisti su una parcella di importo superiore a quello inizialmente indicato, quindi un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso. La società aveva proposto opposizione sostenendo di non aver mai conferito un incarico professionale continuativo al professionista, ma solo alcune prestazioni occasionali e, in parte, svolte insieme ad altri colleghi, con conseguente contestazione della titolarità del credito e della sua esatta imputazione. Aveva anche proposto domanda riconvenzionale per asseriti errori professionali. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata in modo certo l’attività imputabile al professionista né l’eventuale accordo con altri professionisti. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame del professionista, ritenendo provato l’incarico, non necessaria la forma scritta, irrilevante la deduzione che l’attività fosse stata svolta anche da collaboratori, e non specificamente contestato il quantum, valorizzando inoltre la documentazione prodotta e il parere di congruità dell’Ordine. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo sulla mancata prova di un incarico professionale continuativo e sulla natura delle singole prestazioni; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello posto a carico della società una prova che invece non le competeva o, comunque, per avere ritenuto provata la legittimazione attiva del professionista in modo insufficiente; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 346 c.p.c. per avere escluso l’esistenza di contestazioni specifiche sul quantum, nonostante la società avesse denunciato l’abnormità e la sproporzione della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro e non apparente, ritenendo non necessaria la prova scritta del conferimento dell’incarico e corretta la possibilità per il professionista di avvalersi di collaboratori, restando egli responsabile dell’attività svolta ai sensi dell’art. 2232 c.c. Ha inoltre confermato il principio per cui chi allega fatti impeditivi del diritto al compenso deve provarli, sicché l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, anche se parziale, non poteva essere soltanto assertivamente formulata. Quanto al quantum, la Corte ha condiviso l’apprezzamento della Corte d’appello secondo cui non vi erano state contestazioni concrete e specifiche, mentre il professionista aveva documentato l’attività svolta e sostenuto la propria pretesa con un parere di congruità dell’Ordine. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
Il motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza d’appello era chiara e non apparente su un punto decisivo della controversia.
art. 2232 c.c.
Il professionista incaricato può eseguire l’incarico direttamente o avvalendosi di collaboratori; resta comunque responsabile anche per i fatti dei suoi ausiliari.
art. 2697 c.c.
Chi allega fatti impeditivi del diritto dell’attore deve provarli; l’eccezione di difetto di titolarità o di legittimazione attiva non può essere soltanto affermata, ma va dimostrata da chi la deduce.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché la Corte d’appello aveva correttamente valorizzato la documentazione prodotta e l’assenza di contestazioni specifiche sul quantum.
art. 346 c.p.c.
La doglianza relativa al quantum è stata disattesa anche in ragione della mancata formulazione di contestazioni specifiche e puntuali nei gradi di merito.
art. 380bis c.p.c.
È richiamata solo per la trattazione in Adunanza Camerale.
art. 378 c.p.c.
È richiamata solo per il deposito di memoria.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il professionista può fondare la propria pretesa su documentazione dell’attività svolta e su un parere di congruità dell’Ordine, mentre la controparte che intenda contestare l’esistenza, l’estensione o l’imputazione dell’incarico deve articolare e provare specifici fatti impeditivi o estintivi del credito.
- Il difetto di legittimazione attiva o la pretesa esecuzione dell’incarico anche da parte di altri professionisti non possono essere affermati in via meramente assertiva: chi li deduce sopporta l’onere di provarli.
- Il professionista incaricato risponde dell’attività eseguita anche quando si avvalga di collaboratori, sicché la partecipazione di ausiliari non esclude di per sé la riferibilità dell’incarico e del compenso al professionista principale.
- La contestazione del quantum deve essere specifica e puntuale; generici rilievi di abnormità o sproporzione non sono sufficienti a superare una parcella documentata e vistata da un organo professionale competente.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo chiaro il fatto decisivo oggetto di discussione.
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