Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2497/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 506/2025, relativa all’accreditamento della carta docente e al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 506/2025, passata in giudicato il 23 gennaio 2026. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all’accreditamento di euro 1.500 a titolo di carta docente e al pagamento di euro 1.439 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato notificato e depositato il 6 febbraio 2026, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione avvenuta il 23 maggio 2025 e nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione in sede amministrativa delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Verificati il passaggio in giudicato del titolo, il rispetto del termine dilatorio e gli ulteriori presupposti di proponibilità, il Collegio ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento e il pagamento delle somme dovute per carta docente e retribuzione professionale docenti, inclusi gli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore eventualità di inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, ritenendo applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    La disposizione fonda la giurisdizione amministrativa di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    L’azione di ottemperanza per il pagamento di somme da parte di un’amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Per proporre l’ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, oltre agli ulteriori presupposti processuali previsti dalla legge.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria può operare senza compenso aggiuntivo quando tale soluzione risulti applicabile per analogia in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.