Cassazione Penale, Sentenza n. 11642/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi incidenti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro (26/01/2022) che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato per il reato di tentata estorsione (capo A) perché "il fatto non costituisce reato", e confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p., capo B) con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della pena. Il Procuratore Generale ha censurato la motivazione sulla quantificazione della pena (art. 125 c.p.p.) e la diversa valutazione probatoria tra i capi (artt. 192, 194 c.p.p.; artt. 56, 629 c.p.), chiedendo censura della riforma. La difesa dell'imputato ha impugnato la conferma della condanna per resistenza, contestandone la fattispecie e l'attendibilità delle prove, ha chiesto l'applicazione dell'art. 393-bis c.p. (scriminante) e dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), nonché ha dedotto vizi di motivazione ai sensi degli artt. 125 e 546 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure del Procuratore Generale relative alla motivazione sulla quantificazione della pena e alla valutazione delle prove, e ha respinto i motivi della difesa relativi alla responsabilità per resistenza, all'applicabilità dell'art. 393-bis c.p. e all'art. 131-bis c.p. È dunque confermata la sentenza di appello: assoluzione per tentata estorsione (capo A) perché il fatto non costituisce reato; conferma della condanna per resistenza (capo B) con attenuanti generiche e pena rideterminata nei limiti indicati in sede di appello. Per l'inammissibilità del ricorso dell'imputato, la Cassazione lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come elemento normativo per la tentata estorsione; la Corte d'appello ha ritenuto che, alla luce della valutazione probatoria, il fatto non integri il reato contestato.
art. 629 c.p.
Norma sulla estorsione; applicata in combinato con l'art. 56 per il capo A, ma la Corte d'appello ha assolto perché il fatto non costituisce reato; la Cassazione non ha sostituito la valutazione del merito.
art. 337 c.p.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale; la Corte d'appello ha ritenuto provate le condotte del ricorrente in caserma (strattonamenti, opposizione al fotosegnalamento, gomitata), confermando la condanna: la Cassazione ha giudicato congrua la motivazione.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto le critiche del Procuratore manifestamente infondate perché attengono alla logica/completa motivazione, che è risultata adeguata.
artt. 192 e 194 c.p.p.
Norme relative alla valutazione e al valore probatorio degli atti e delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto la valutazione delle fonti e la decisione di non ritenere credibili alcuni testi coerente e adeguatamente motivata.
art. 546 c.p.p.
Principi di motivazione della sentenza d'appello e relativi limiti di sindacato in Cassazione; la Suprema Corte ha ricordato che il controllo è sulla completezza e logicità della motivazione, non sulla rivalutazione del merito.
art. 393-bis c.p.
Causa di scriminante specificamente dedotta dalla difesa; la Corte d'appello ha considerato l'attività dei militari 'doverosa' e ha motivato adeguatamente il rigetto della scriminante; la Cassazione ha reputato la deduzione insufficiente a rovesciare il convincimento di merito.
art. 131-bis c.p.
Istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha valutato congiuntamente gli elementi rilevanti e ha motivato il non accoglimento; la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizi di legittimità e ha ricordato i parametri applicativi (art. 133 c.p.).
artt. 132 e 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena e dei parametri (modalità della condotta, colpevolezza, entità del danno/pericolo): richiamati come criteri correttamente applicati dal giudice di merito nella quantificazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare per illecito processuale o per colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per irrogare all'imputato la somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione verifica la logicità e la completezza della motivazione del giudice di merito, non ridiscute in sede di legittimità la valutazione globale del fatto e la credibilità delle prove, salvo palesi illogicità o violazioni di diritto.
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio su un capo e conferma la condanna su altro capo, il rimedio in Cassazione richiede di dimostrare vizi di diritto o gravi errori logici nella motivazione, non una diversa lettura probatoria.
- L'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una motivazione puntuale e la considerazione congiunta dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la semplice evocazione del parametro non è sufficiente.
- La richiesta di riconoscimento di scriminanti (es. art. 393-bis c.p.) deve essere concretamente trattata e adeguatamente motivata dal giudice; se la decisione di merito argomenta che l'azione dei pubblici ufficiali era doverosa, la Cassazione non sostituirà il proprio giudizio a quello del merito.
- In caso di contrasti tra verbali di arresto e dichiarazioni in dibattimento, il giudice di merito ha la discrezionalità di valutare attendibilità e coerenza; la Corte di legittimità controlla che tale valutazione sia logicamente motivata.
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