Cassazione Civile, Ordinanza n. 04196/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un'area di circa 520 mq nella disponibilità materiale del dante causa dei ricorrenti, inserita in un più ampio terreno originariamente locato dalla società resistente a un affittuario principale, il quale aveva poi subaffittato parti dell'area. I ricorrenti sostenevano che il loro dante causa avesse posseduto l'area uti dominus sin dal 1978 e chiedevano l'accertamento dell'usucapione; la società resistente, invece, domandava l'accertamento dell'occupazione sine titulo, il rilascio dell'immobile e il pagamento di un'indennità per l'occupazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 184, 118 e 210 c.p.c., oltre agli artt. 24 e 111 Cost., per avere la corte di rinvio utilizzato documenti tardivamente prodotti nel primo grado e acquisiti tramite il teste, in asserita violazione delle preclusioni istruttorie; 2) violazione degli artt. 115, 116, 359, 356, 257 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato un rapporto di sublocazione tra il dante causa dei ricorrenti e l'affittuario principale, valorizzando testimonianze ritenute inattendibili e de relato e senza adeguata prova del rapporto derivativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio già fissato nel precedente giudizio di legittimità: è consentito ordinare al testimone, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., di consentire l'ispezione di documenti usati per aiuto alla memoria, documenti che possono essere acquisiti al fascicolo d'ufficio e utilizzati nella decisione anche dopo le preclusioni istruttorie, fermo il diritto della controparte alla prova contraria. Nel caso concreto, tale acquisizione era stata legittima e la controparte non aveva esercitato la facoltà di prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, nonché al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 118 c.p.c.
il giudice può ordinare al testimone di consentire l'ispezione di documenti utilizzati per aiuto alla memoria
l'ordine di esibizione/ispezione rivolto al testimone costituisce acquisizione officiosa non soggetta alle preclusioni istruttorie e i documenti così acquisiti sono utilizzabili ai fini decisori, salvo il diritto alla prova contraria
art. 184 c.p.c.
le preclusioni istruttorie richiamate dai ricorrenti non impediscono, nel caso esaminato, l'acquisizione disposta ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
art. 210 c.p.c.
la censura di inutilizzabilità dei documenti è stata respinta, essendo stata l'acquisizione ricondotta all'ordine di ispezione ex art. 118 c.p.c.
art. 24 Cost.
non risulta violato dall'acquisizione documentale disposta dal giudice nei limiti sopra indicati
art. 111 Cost.
non risulta violato dall'utilizzo dei documenti acquisiti officiosamente secondo il principio affermato nel precedente di legittimità
art. 115 c.p.c.
la doglianza sulla valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione se si risolve in critica del convincimento del giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la valutazione dell'attendibilità e della portata delle prove resta riservata al giudice di merito
art. 2697 c.c.
la censura sulla distribuzione dell'onere probatorio è stata assorbita nella critica, inammissibile in cassazione, alla valutazione del materiale probatorio
art. 359 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sul governo della prova
art. 356 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sul governo della prova
art. 257 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla prova testimoniale
art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese e della somma liquidata a favore del difensore antistatario, secondo quanto indicato in dispositivo
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
fondamento della condanna per responsabilità aggravata e della somma disposta in favore della cassa delle ammende, secondo il dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice può utilizzare documenti acquisiti mediante ordine rivolto al testimone ex art. 118 c.p.c. anche se l'acquisizione avviene dopo le preclusioni istruttorie, perché si tratta di acquisizione officiosa non soggetta al regime delle preclusioni, purché sia preservato il diritto della controparte alla prova contraria.
- La parte che intenda dolersi dell'utilizzazione di tali documenti deve contestare specificamente la legittimità dell'acquisizione e, soprattutto, esercitare tempestivamente la facoltà di prova contraria; la mancata attivazione di tale facoltà indebolisce la censura.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una diversa lettura del materiale istruttorio: la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e del peso delle prove è riservata al giudice di merito, se la motivazione è congrua.
- La censura relativa alla violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul fatto quando, in sostanza, si contesta soltanto come il giudice di merito abbia apprezzato le prove già acquisite.
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