Sentenza n. 5035/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, impugnata con appello
Esito
La controversia
La persona fisica ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia. Nel corso del giudizio di appello ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia all’appello. Il testo non espone l’oggetto sostanziale della controversia di primo grado né i motivi di ricorso o di appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, come richiesto nella dichiarazione di rinuncia e non contestato dal Ministero della Difesa. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente acquisita e non contestata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali tutelati nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018
È richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, quando ritualmente dichiarata e non contestata dalla parte appellata, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese del grado possono essere compensate tra le parti se tale regolazione è richiesta dal rinunciante e non vi è opposizione della parte appellata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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