Sentenza del 30/01/2018 n. 394 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Conferimento di ramo d'azienda e successive compravendite di partecipazioni - Riqualificazione come cessione di azienda - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione fiscale è stata ritenuta legittima: una sequenza di conferimento di ramo d’azienda e successiva vendita delle partecipazioni può essere trattata, ai fini dell’imposta di registro, come una cessione diretta di azienda o di ramo d’azienda. È quindi prevalsa la sostanza economica e giuridica dell’operazione rispetto alla struttura formale utilizzata dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una sequenza di operazioni composta dal conferimento di un ramo d’azienda in una società e dalla successiva compravendita delle partecipazioni della società conferitaria. Il ricorrente ha contestato la possibilità di considerare tali atti, distinti sul piano formale, come un’unica cessione di azienda o di ramo d’azienda. Secondo il principio richiamato, l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 impone di attribuire rilievo alla natura intrinseca e agli effetti giuridici complessivi degli atti, anche quando siano collegati da una chiara consecutio temporum, anziché al loro titolo o alla forma apparente. L’Amministrazione può quindi valorizzare l’identità della funzione economica delle operazioni, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda, senza dover dimostrare uno specifico intento elusivo.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
L’art. 20 attribuisce rilievo all’intrinseca natura e agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche considerando gli atti collegati.
La norma consente di riqualificare fiscalmente una sequenza negoziale sulla base della sua funzione giuridica ed economica complessiva, senza fermarsi alla denominazione o alla forma apparente dei singoli atti. Nel caso descritto, conferimento del ramo d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni possono essere considerati unitariamente se realizzano sostanzialmente il trasferimento dell’azienda a un diverso soggetto o gruppo.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione dell’operazione dipende principalmente dagli effetti giuridici complessivi e dalla funzione economica realizzata, non dal nomen iuris attribuito dalle parti.
- Una sequenza ravvicinata e coordinata di atti può essere valutata unitariamente quando gli atti perseguono il medesimo risultato sostanziale, come il trasferimento del controllo o della disponibilità di un’azienda.
- Il conferimento di un ramo d’azienda seguito dalla vendita delle partecipazioni della società conferitaria può essere riqualificato come cessione d’azienda quando le operazioni producono, nella sostanza, il trasferimento dell’azienda a un altro soggetto o gruppo.
- Per la riqualificazione ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 131/1986 non è necessariamente richiesta la prova di un intento elusivo: è sufficiente l’accertamento della natura e degli effetti giuridici complessivi dell’operazione, nei limiti previsti dalla norma.
- La valutazione deve comunque concentrarsi sugli elementi concreti del caso, quali la prossimità temporale degli atti, il collegamento negoziale, l’identità dei soggetti coinvolti e il risultato effettivamente prodotto.
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