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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39166/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione nei confronti della dott.ssa Luisa Caposaragna. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 41 e 611 c.p.p., contestando che la Corte d'appello non avrebbe dovuto decidere de plano ma fissare udienza e comunicare la data al ricorrente per consentirgli di nominare difensore e depositare ulteriori memorie (richiamando anche l'art. 127 c.p.p.); (2) violazione dell'art. 39 c.p.p., per non aver acquisito il parere della Procura generale e per aver deciso senza attendere le determinazioni del giudice ricusato circa una parallela istanza di astensione. Con successiva memoria il ricorrente ha anche lamentato incompletezza della copia del fascicolo e chiesto acquisizione del fascicolo e rinvio dell'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità ex art. 41 c.p.p., essendo la verifica di legittimità della ricusazione un controllo sommario sul profilo della mera plausibilità degli elementi esposti (delibazione in limine). Sul secondo motivo ha affermato che la dichiarazione di ricusazione è procedimento formale e autonomo rispetto all'eventuale istanza di astensione; la rapida definizione, specie se la ricusazione risulta manifestamente infondata, è imposta dalle norme e non richiedeva l'attesa del parere o della decisione sull'astensione. Ha poi respinto la memoria personale del ricorrente richiamando la riforma dell'art. 613 c.p.p. che impone che gli atti in Cassazione siano redatti da difensori iscritti nell'albo speciale, con la conseguenza di inammissibilità degli atti sottoscritti personalmente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione quando questa sia manifestamente infondata; legittima la decisione de plano con una sommaria delibazione sulla mera plausibilità dei motivi.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come norma violata; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione autonoma oltre a rilevare che l'impugnazione non dimostra l'esistenza di profili meritevoli di esame, rendendo il motivo manifestamente infondato.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente come termine per depositare ulteriori argomentazioni una volta fissata l'udienza; la Corte ha ritenuto irrilevante poiché la procedura di ricusazione può essere definita rapidamente se manifestamente infondata.

  • art. 39 cod. proc. pen.

    Regola i rapporti temporali tra ricusazione e astensione; la Corte ha ricordato che i due procedimenti sono autonomi e interferiscono solo se uno si definisce anteriormente all'altro, sicché non era necessario attendere l'eventuale decisione sull'astensione.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per la presentazione della dichiarazione di ricusazione; la Corte l'ha richiamato per sottolineare la rigidità temporale e formale del procedimento.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle modalità della dichiarazione di ricusazione; conferma il carattere formale e le prescrizioni sul modo di proporre la ricusazione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma)

    Dalla riforma è derivato l'obbligo che gli atti in Cassazione siano redatti da difensori iscritti nell'albo speciale; la Corte ha ritenuto inammissibile la memoria sottoscritta personalmente dal ricorrente.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è un procedimento formale e può essere dichiarata manifestamente infondata con una valutazione sommaria (delibazione in limine) senza necessità di fissare udienza quando i motivi appaiono chiaramente inidonei.
  • Ricusazione e istanza di astensione sono procedimenti autonomi: non è sempre necessario sospendere la definizione della ricusazione in attesa della decisione sull'astensione, salvo concreta anteriore definizione che incida sui termini.
  • La rapidità nella decisione sulla ricusazione è richiesta per evitare ingiustificati arresti del processo; l'attesa del parere della Procura generale o di determinazioni del giudice ricusato non è obbligatoria se ciò comporterebbe un mero rinvio privo di concreta esigenza difensiva.
  • In Cassazione le memorie difensive devono essere redatte da difensori iscritti nell'albo speciale; atti sottoscritti personalmente dalla parte sono inammissibili dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p.
  • Se la ricusazione è dichiarata manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende).

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