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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12498/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce dalla deliberazione del consiglio di amministrazione di una società per azioni con cui, ritenuto l'inadempimento di un socio titolare del 10% del capitale rispetto a prestazioni accessorie di raggiungimento di obiettivi minimi di fatturato e rispetto a un patto di non concorrenza, è stato disposto il riscatto di tutte le sue azioni e la conseguente uscita del socio dalla compagine. Il Tribunale aveva annullato la delibera; la Corte d'appello, in riforma, aveva ritenuto sufficientemente determinati i presupposti del riscatto, interpretando statuto, linee guida e documento di governo nel senso che il parametro di redditività dovesse essere calcolato solo sulle unità operative affidate al socio. Il socio ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e delle norme societarie, sostenendo che i criteri di calcolo dell'EVA fossero stati male interpretati e che dovessero considerare l'intera redditività comunque generata dal socio, non solo quella delle unità dirette; 2) omesso esame di fatti decisivi (ammissioni della società sulla mancanza di determinatezza dell'EVA, conteggi difformi e disparità di trattamento); 3) nullità per omessa pronuncia su ulteriori censure di invalidità della delibera consiliare riproposte in appello, riguardanti procedura statutaria, contraddittorio, buona fede, disparità di trattamento e conflitto di interessi degli amministratori. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, con censure sulla ritenuta insussistenza di concorrenza sleale e sul rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione di parte del prezzo del riscatto, oltre a motivi condizionati su asseriti errori processuali e motivazionali della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la censura mirasse in realtà a proporre una diversa interpretazione del regolamento societario, attività riservata al giudice di merito, e che la lettura accolta dalla Corte d'appello fosse una interpretazione plausibile e non sindacabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, rilevando un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle ulteriori doglianze relative alla validità della deliberazione di riscatto, doglianze che erano state devolute in appello e che non risultavano esaminate. Ha quindi rigettato il ricorso incidentale della società, dichiarandone inammissibili i motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione affinché esamini le domande non trattate e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione delle clausole negoziali deve partire dal senso letterale e dal coordinamento complessivo del testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette in modo sistematico, nel quadro dell'intero regolamento negoziale, senza isolare singoli frammenti letterali.

  • art. 1346 c.c.

    I presupposti del potere di riscatto devono essere determinati o determinabili con sufficiente precisione.

  • art. 2345 c.c.

    Le prestazioni accessorie devono essere determinate nell'atto costitutivo quanto a contenuto, durata, modalità, compenso e sanzioni per l'inadempimento.

  • art. 2437-sexies c.c.

    Le azioni riscattabili sono uno strumento che consente, al verificarsi di condizioni predeterminate dallo statuto, l'acquisto forzoso delle partecipazioni e l'uscita del socio.

  • art. 2437-ter c.c.

    Richiamato come disciplina applicabile, in quanto compatibile, alla determinazione del valore delle azioni riscattabili.

  • art. 2437-quater c.c.

    Richiamato come disciplina applicabile, in quanto compatibile, al procedimento di liquidazione/recesso connesso alle azioni riscattabili.

  • art. 2357 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle azioni proprie, fatta salva dalla normativa sulle azioni riscattabili.

  • art. 2357-bis c.c.

    Richiamato per la disciplina delle azioni proprie, fatta salva dalla normativa sulle azioni riscattabili.

  • art. 2473 c.c.

    Richiamato per il confronto con la disciplina del recesso nelle società a responsabilità limitata.

  • art. 2473-bis c.c.

    Richiamato per evidenziare la diversa disciplina dell'esclusione nelle società di persone e nelle s.r.l. rispetto alle azioni riscattabili.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva il vizio di omessa pronuncia sulle domande/censure riproposte in appello e non esaminate dal giudice di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande o eccezioni non accolte o assorbite e riproposte in appello restano devolute al giudice del gravame.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione del provvedimento e alla denuncia di nullità per difetto di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, la cui mancanza o radicale contraddittorietà può integrare nullità.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento al tema delle presunzioni semplici, ma le censure della società sono giudicate inammissibili perché mirano a riesaminare il merito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa inferenza probabilistica.

  • art. 2348 c.c.

    Richiamato tra le censure riproposte in appello, in relazione alla disparità di trattamento tra soci.

  • art. 2391 c.c.

    Richiamato tra le censure riproposte in appello, in relazione al dedotto conflitto di interessi degli amministratori.

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione di clausole societarie o contrattuali, non è ammissibile la mera contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole alla parte ricorrente: occorre dimostrare l'erronea applicazione dei canoni ermeneutici o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le clausole che prevedono il riscatto delle azioni o sanzioni analoghe per l'inadempimento di prestazioni accessorie devono contenere presupposti sufficientemente determinati o determinabili; la funzione di tali pattuizioni è quella di rendere prevedibile l'evento che legittima l'uscita coattiva del socio.
  • Le azioni riscattabili costituiscono uno strumento, ammesso dallo statuto, che consente di realizzare effetti analoghi all'esclusione del socio nelle società di capitali, ma sempre nel rispetto della necessaria determinatezza delle condizioni di esercizio del potere.
  • Il giudice di merito può interpretare il regolamento societario coordinando statuto, linee guida e ulteriori pattuizioni, purché la soluzione adottata sia plausibile e coerente con il testo complessivo dell'assetto negoziale.
  • In cassazione, il motivo che deduce violazione delle regole sulle presunzioni non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione del fatto storico o di una diversa inferenza probatoria.
  • Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello non esamina censure specifiche e ritualmente riproposte, estranee alla questione già decisa in via pregiudiziale o principale.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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