Sentenza n. 461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dei luoghi relativa a un manufatto in legno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza comunale che aveva ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi, entro trenta giorni, di una casetta in legno di circa 4,5 mq e 10 mc, collocata stabilmente nell’area cortilizia di un immobile ubicato in zona urbanistica B1 e soggetta a vincolo paesaggistico. In appello ha dedotto errori in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il manufatto fosse una mera pertinenza o accessorio da giardino, facilmente amovibile e destinato a conservare una parte di un carro allegorico; che, comunque, si fosse formato per silentium un titolo abilitativo ai sensi dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 9/1982; che il lungo tempo trascorso dalla collocazione del manufatto, circa trent’anni, avesse determinato un affidamento meritevole di tutela; che il manufatto non fosse una costruzione e non richiedesse un permesso di costruire; che il Comune avesse erroneamente richiamato l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, relativo alla ristrutturazione edilizia, invece dell’art. 31; e che l’ordinanza fosse priva di adeguata motivazione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il manufatto, per dimensioni, collocazione stabile e destinazione a permanere sull’area per un tempo sostanzialmente indefinito, costituisse una nuova costruzione rilevante ai fini edilizi, non una pertinenza o opera precaria. Ai fini della precarietà occorre applicare un criterio funzionale, non meramente strutturale: la facile amovibilità dei materiali non è decisiva se l’opera è destinata a soddisfare esigenze non temporanee. È stata esclusa la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 9/1982, sia perché l’istanza del 1987 non richiamava tale disciplina, sia perché la norma riguardava tipologie di interventi diverse da quella in esame; il silenzio-assenso non può operare per un’ipotesi totalmente estranea a quelle normativamente previste e non invocata nell’istanza. Il decorso di circa trent’anni non ha attribuito rilievo all’affidamento della proprietaria: l’ordine di demolizione di un abuso edilizio mai assistito da titolo è atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, neppure quando sia adottato tardivamente. Le ragioni sentimentali legate alla conservazione del manufatto non consentono di derogare al principio di legalità e tipicità dei titoli edilizi. Infine, il riferimento all’art. 33 anziché all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è stato qualificato come mero refuso non invalidante, poiché l’ordinanza aveva comunque individuato puntualmente la nuova costruzione, l’assenza del titolo edilizio e la conseguenza ripristinatoria. Spese integralmente compensate per giusti ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.l. 23 gennaio 1982, n. 9
La disciplina del silenzio-assenso non è applicabile a un manufatto diverso dalle tipologie di interventi espressamente contemplate dalla norma, né può operare quando non sia stata invocata nell’istanza e l’intervento sia totalmente estraneo al paradigma normativo.
d.P.R. 380/2001
La realizzazione di un manufatto stabilmente destinato a permanere sul territorio e idoneo a produrre una trasformazione urbanistica è qualificabile come nuova costruzione e richiede il titolo edilizio previsto dalla disciplina applicabile.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la disciplina sostanzialmente pertinente alla conseguenza ripristinatoria della realizzazione di una nuova costruzione abusiva; il suo mancato richiamo puntuale, accompagnato dal riferimento all’art. 33, non invalida l’ordinanza se i presupposti sostanziali sono stati correttamente individuati.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Il richiamo erroneo alla disposizione sulla ristrutturazione edilizia non determina l’illegittimità dell’ordinanza quando il provvedimento descrive correttamente l’abuso come nuova costruzione priva di titolo e dispone il ripristino sulla base dei relativi presupposti.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’ordinanza di demolizione è soddisfatto dall’individuazione dell’abuso, dell’assenza del titolo edilizio e della conseguenza ripristinatoria; non è necessaria un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, anche in caso di adozione tardiva.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata secondo un criterio funzionale, con riguardo alla natura temporanea o permanente dell’esigenza cui l’opera è destinata, e non in base alla sola amovibilità o precarietà strutturale dei materiali. Un’opera facilmente rimovibile è comunque una nuova costruzione quando sia stabilmente collocata e destinata a permanere sul territorio per un tempo sostanzialmente indefinito.
- L’ordine di demolizione di un abuso edilizio mai assistito da titolo è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità violata; tale regola vale anche quando l’ordine sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
- Il silenzio-assenso non può formarsi per un intervento totalmente estraneo alle tipologie normativamente contemplate dalla disciplina invocata, né può essere riconosciuto quando il regime tacito non sia stato richiamato nell’istanza e manchino i presupposti oggettivi previsti dalla legge.
- L’erronea indicazione della disposizione normativa applicabile non invalida l’ordinanza repressiva edilizia quando l’amministrazione abbia comunque individuato con chiarezza i fatti costitutivi dell’abuso, l’assenza del titolo edilizio e la conseguenza ripristinatoria conforme alla fattispecie sostanziale.
- Le ragioni affettive del proprietario e il decorso del tempo non possono derogare al principio di legalità e tipicità dei titoli edilizi né impedire l’adozione dell’ordine di demolizione per un’opera abusiva.
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