Sentenza n. 537/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - dell’atto provvedimento interdittivo datato 10 luglio 2024 con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività relativa a “rinnovo pratica installazione n. 7 impianti pubblicitari lungo le S.P. 82 e 16 esercitata dalla ditta PUBBLIA GROUP srl con la conseguente rimessa in pristino della situazione antecedente l’avvio della stessa”, assunto dal SUAPE del Comune di Golfo Aranci e notificato via pec in data 10 luglio 2024, con il quale viene ordinata la cessazione dell’attività pubblicitaria esercitata mediante sette impianti pubblicitari installati lungo le strade provinciali n. 16 e n. 82 nel territorio del Comune di Golfo Aranci per il mancato rinnovo dei titoli autorizzatori nn. 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021, 60/2021, 61/2021 e 62/2021, già rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia – Tempio con il provvedimento unico n. 99 del 29 giugno 2021; - dell’atto presupposto nota prot. n. 28547 del 2 luglio 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni, non ha ritenuto corretta la procedura di autocertificazione a 0 giorni avviata dalla società ricorrente presso il SUAPE di Golfo Aranci per il rinnovo dei titoli autorizzatori nn. 56/2021, 57/2021, 58/2021, 59/2021, 60/2021, 61/2021 e 62/2021 già rilasciati con il provvedimento unico n. 99 del 29 giugno 2021, “in quanto l’istante è privo dei titoli abilitativi che consentono il procedimento di autocertificazione a 0 giorni” ed ha concluso con l’invito alla società ricorrente “a inoltrare una nuova istanza, con procedimento in 3 Conferenza di servizi, e lo sportello SUAPE in indirizzo alle verifiche procedurali di competenza”; - dell’atto presupposto comunicazione d’irricevibilità datata 4 giugno 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza presentata da “Pubblia Group s.r.l.” con pec del 22 meggio 2024 per il rinnovo delle autorizzazioni sulle strade provinciali nn. 90, 38, 16, 82 e 98 “in quanto il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che, ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, provvede al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in merito all’istanza”; - di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla società ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti; - con espressa riserva, in ordine a tutti i predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento SUAPE di cessazione immediata dell'attività pubblicitaria e rimessa in pristino, nonché atti provinciali di irricevibilità e diniego della procedura di rinnovo mediante autocertificazione a zero giorni
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del SUAPE del Comune di Golfo Aranci che aveva ordinato la cessazione immediata dell'attività relativa a sette impianti pubblicitari installati lungo le strade provinciali n. 16 e n. 82, con rimessa in pristino, in ragione del mancato rinnovo dei titoli autorizzatori rilasciati nel 2021. Sono stati impugnati anche la nota provinciale che aveva ritenuto non corretta la procedura di autocertificazione a zero giorni avviata per il rinnovo, invitando la società a presentare una nuova istanza mediante procedimento in conferenza di servizi, e la precedente comunicazione provinciale di irricevibilità dell’istanza di rinnovo. Nel corso del giudizio la società ha presentato una nuova istanza, correttamente formulata, ottenendo il rilascio delle autorizzazioni oggetto della controversia. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna delle amministrazioni alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il rilascio delle autorizzazioni consentisse di definire il giudizio, ma precisando che tale rilascio non costituiva revoca né superamento del precedente diniego. Le nuove autorizzazioni erano state adottate a seguito di una nuova istanza, correttamente formulata, presentata dopo la notifica e il deposito del ricorso; pertanto la sopravvenienza era autonoma e non implicava il riconoscimento della fondatezza delle censure originarie. In ragione di ciò, il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
in punto di spese il giudice, in caso di cessazione della materia del contendere, può provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale
La norma è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la regolazione delle spese.
artt. 29 e 31 l.r. n. 24/2016
il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che ... provvede al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in merito all’istanza
Le disposizioni sono riportate nell’atto provinciale impugnato in relazione alla competenza procedimentale del SUAPE; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rilascia il titolo o adotta l’atto richiesto, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione sull’impugnazione.
- Il rilascio di un’autorizzazione conseguente alla presentazione di una nuova istanza, correttamente formulata e successiva alla proposizione del ricorso, costituisce una sopravvenienza autonoma e non equivale a revoca o superamento del precedente diniego.
- Quando la sopravvenienza che rende inutile la decisione non implica il riconoscimento della fondatezza delle censure e deriva da una nuova iniziativa procedimentale dell’interessato, le spese possono essere compensate.
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