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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03203/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per i reati di: partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), partecipazione ad associazione funzionale al traffico di stupefacenti e detenzione di arma con aggravante. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p., 416-bis c.p., art. 74 d.P.R. 309/1990) e vizio di motivazione: il compendio indiziario non sarebbe sufficiente a provare il contributo del Mele all'associazione di traffico di stupefacenti (es. non spiegato il motivo del versamento di mille euro) e non vi sarebbe prova che avesse ruolo nell'imposizione o riscossione delle estorsioni per il clan Ullero.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso chiedeva una rivalutazione del merito degli indizi e non fosse sufficientemente specifico rispetto al complesso tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. Il Collegio ha confermato che il Tribunale aveva fornito motivazione logica e adeguata, valorizzando dichiarazioni testimoniali (Vasapollo) e numerose intercettazioni (con riferimenti a conversazioni del 25/02/2022, 15/03/2022 e 07/04/2022) ritenute idonee a sostenere i gravi indizi sia per l'associazione funzionale al traffico di stupefacenti sia, per connessione, per l'appartenenza all'associazione mafiosa. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nulla è derivato in termini di remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata nel ricorso per cassazione; la Corte ha implicitamente ritenuto che le censure fondate su rivalutazione degli indizi o su motivazione aspecifica non soddisfano i requisiti di autosufficienza richiesti per la censura in cassazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha accettato l'interpretazione del Tribunale secondo cui il coinvolgimento del Mele nella gestione dello spaccio, fonte di sostentamento del clan, è coerente con l'inserimento nell'associazione mafiosa.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Richiamata rispetto alla contestazione inerente il traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli indizi (intercettazioni e dichiarazioni) fossero sufficienti a sostenere la gravità indiziaria anche alla luce dell'aggravante richiamata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In cassazione per motivi di legittimità non è consentita la riesamina del merito probatorio: le censure devono riguardare vizi logico‑giuridici della motivazione o il travisamento delle prove, adeguatamente allegato.
  • Le contestazioni generiche alla motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve entrare nel dettaglio del percorso argomentativo del giudice di merito e indicare esattamente dove vi sarebbe illogicità manifesta o travisamento decisivo.
  • Le intercettazioni possono essere criticamente valutate in sede di legittimità solo se si dimostra che il giudice le ha descritte in modo difforme dal loro contenuto reale e che tale difformità è decisiva per il risultato.
  • Il riconoscimento di gravi indizi in relazione ad un reato (es. gestione dello spaccio) può valere, per connessione logica e probatoria, anche a sostegno dell'appartenenza a organizzazione mafiosa quando lo sfruttamento del traffico costituisce fonte di sostentamento del clan.
  • Anche la parte non impugnata di un provvedimento può essere rilevante: l'interessato ha comunque interesse a ricorrere se la decisione riguarda anche solo alcune imputazioni, perché la rimozione di una di esse può rendere meno gravosa la posizione personale.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche immediate (spese processuali e ammende); pertanto le impugnazioni di merito debbono essere ben fondate e specifiche.

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