Cassazione Civile, Ordinanza n. 24553/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio davanti al Tribunale nel quale era stata proposta un'impugnazione per revocazione di un lodo arbitrale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che dovesse essere proposta davanti alla Corte d'appello competente per distretto e che, trattandosi di incompetenza per grado, non operasse la translatio iudicii. La Corte di cassazione, con una precedente ordinanza, aveva respinto l'impugnazione avverso tale decisione. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione, deducendo un errore di fatto: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe travisato la realtà ritenendo che il giudizio di merito riguardasse la nullità del lodo, mentre in realtà riguardava la revocazione della pronuncia arbitrale. Ha inoltre censurato la regolamentazione delle spese, sostenendo che l'eventuale accoglimento del ricorso per revocazione avrebbe comportato solo una soccombenza parziale nel precedente giudizio e che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata, ai fini delle spese, l'infondatezza dell'assunto avversario sulla necessità del regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non integrano errore di fatto deducibile con revocazione. Ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata non conteneva alcun errore nell'individuare l'impugnazione proposta davanti al Tribunale, avendo correttamente dato atto che si trattava di revocazione del lodo arbitrale. Il riferimento, nella motivazione dell'ordinanza, alla nullità del lodo è stato considerato un richiamo argomentativo e non un travisamento della fattispecie. Le censure sulle spese sono rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il controricorrente è risultato vittorioso.
Norme richiamate
artt. 828 ss. c.p.c.
Richiamati come disciplina della nullità del lodo arbitrale, ma solo per escludere che la precedente ordinanza avesse confuso tale impugnazione con il giudizio effettivamente instaurato.
art. 831 c.p.c.
Richiamato come norma sulla revocazione del lodo arbitrale, quale oggetto reale del giudizio di merito.
Massime di principio
- L'errore revocatorio non può consistere nel supposto travisamento dell'interpretazione della domanda giudiziale o della qualificazione dell'impugnazione proposta: tali profili attengono al giudizio di diritto e non all'errore di fatto.
- Ai fini della revocazione, è necessario che il preteso errore emerga da un fatto processuale incontrovertibile e non da una diversa lettura delle allegazioni o delle argomentazioni svolte nella decisione impugnata.
- Il richiamo, nella motivazione di una decisione, a norme o precedenti relativi a una fattispecie diversa non integra di per sé errore di fatto se tali richiami sono utilizzati solo in via argomentativa e non comportano un effettivo travisamento dell'oggetto del giudizio.
- La translatio iudicii non è applicabile, secondo il principio richiamato, alle ipotesi di incompetenza per grado nelle impugnazioni, le quali non seguono la logica della competenza del giudice di primo grado.
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