Cassazione Penale, Sentenza n. 30264/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carpineto ha chiesto l'annullamento del diniego del nulla-osta al rilascio del passaporto. È destinatario di una condanna definitiva a pena detentiva; l'ordine di esecuzione è stato sospeso ai sensi dell'art.656 cod. proc. pen. e risulta pendente davanti al Tribunale di Sorveglianza una domanda di misura alternativa alla detenzione non ancora trattata. Il Tribunale ha ritenuto che, essendo ancora in capo a Carpineto una pena restrittiva della libertà personale, opera il divieto previsto dall'art.3 della legge n.1185/1967 al rilascio del nulla-osta per il passaporto (nulla-osta che la legge prevede solo quando sia in esecuzione una pena pecuniaria). Avverso l'ordinanza Carpineto ha impugnato in Cassazione sostenendo che la norma sarebbe applicata in modo meccanico e che la lunga durata della sospensione del divieto lede diritti fondamentali; ha chiesto l'interpretazione della norma in senso discrezionale o, in subordine, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha statuito che l'art.3 della legge n.1185/1967 contiene un divieto generale al rilascio del nulla-osta quando debba essere eseguita una pena detentiva, senza spazio per valutazioni discrezionali caso per caso; il divieto ha la finalità di tutelare l'eseguibilità della pena detentiva. Quanto alla doglianza sulla durata e sulla presumibile lesione di diritti fondamentali, la Corte ha rilevato che tale questione attiene alla sfera amministrativa e può essere proposta con i rimedi amministrativi o davanti al TAR (o al Ministero competente), non in sede di incidente di esecuzione penale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n.1185 del 1967, art.3
Stabilisce il divieto generale di rilascio del nulla-osta per il passaporto quando debba essere eseguita una pena restrittiva della libertà personale; il nulla-osta è ammesso solo se in esecuzione è una pena pecuniaria.
Codice di procedura penale, art.656
Prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione; lo stato soggettivo del ricorrente ("libero sospeso") è rilevante, ma non incide sul divieto previsto dall'art.3 della legge n.1185/1967.
Giurisprudenza: Cass. Sez. I, sent. n.17507 del 20.02.2020
Precedente che conferma che il nulla-osta al rilascio del passaporto è previsto soltanto nei casi di pene pecuniarie e che il diniego è, di regola, rimettibile al giudizio in sede amministrativa.
Massime di principio
- Se il soggetto è destinatario di una pena detentiva, anche se l'esecuzione è sospesa ai sensi dell'art.656 c.p.p., la legge vieta in via generale il rilascio del nulla-osta per il passaporto; non è ammessa discrezionalità del giudice penale nel concederlo.
- Il nulla-osta per il rilascio o rinnovo del passaporto è ammesso nella sola ipotesi in cui sia da eseguire una pena pecuniaria; verificare la natura della sanzione è il primo passo procedurale.
- Le doglianze relative all'eccessiva durata del divieto o alla lesione di diritti fondamentali in relazione al diniego del passaporto devono essere esperite con i rimedi amministrativi (ricorso al Ministero competente o al TAR), non attraverso l'incidente di esecuzione penale.
- Quando si ritiene che la situazione concreta determini un vulnus ingiustificato di diritti fondamentali, è opportuno sollecitare il rapido esame della domanda di misura alternativa (Tribunale di Sorveglianza) e parallelamente attivare i rimedi amministrativi per impugnare il diniego del nulla-osta.
- La proposta di questione di legittimità costituzionale può essere valutata solo se sussistono chiari profili di incompatibilità della norma con principi costituzionali; tuttavia, la Corte ordinaria può ritenere la questione non proponibile quando ritiene che esistano rimedi amministrativi adeguati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30225/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30230/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30232/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30233/2025 del 04/09/2025
- Sentenza penale · 4 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30234/2025 del 04/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →