Cassazione Penale, Ordinanza n. 39685/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. L'ordinanza di merito che aveva respinto l'affidamento in prova resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Deduce due motivi di violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo sostiene che il tribunale avrebbe omesso o solo apparente motivato sulla sua non attuale pericolosità, valorizzando che le ultime condotte materiali sarebbero anteriori al 2022, che successivamente egli avrebbe ammesso gli addebiti e riparato il danno; con il secondo contesta l'insufficienza dell'istruttoria, lamentando il mancato approfondimento della sua personalità e l'omessa acquisizione della relazione degli operatori del servizio sociale. La Corte rileva però che il giudizio negativo del tribunale si fondava su elementi fattuali ritenuti congrui e non sindacabili in cassazione, in particolare sulla ripetizione nel tempo delle condotte illecite, sul loro numero e sulla distribuzione in periodi non risalenti, ritenuti indice di una pervicace attività delittuosa e di concreto pericolo di reiterazione; inoltre la sua attività professionale attuale, già occasione di precedenti reati e potenzialmente ripetibile in costanza di misura, non offriva garanzie sufficienti. Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, quando il condannato è in stato di libertà e le risultanze documentali già mostrano l'inidoneità della misura, il tribunale di sorveglianza non ha obbligo di ulteriori accertamenti sulla personalità o di acquisire la relazione del servizio sociale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
affidamento in prova al servizio sociale
misura alternativa alla detenzione che può essere negata quando le risultanze documentali e il giudizio di pericolosità rendano la misura inidonea.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità in materia di sorveglianza, le censure che mirano a sovrapporre una diversa valutazione del materiale fattuale al giudizio del tribunale di sorveglianza sono inammissibili quando il provvedimento impugnato sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione della pericolosità sociale può fondarsi sulla ripetizione, sul numero e sulla distribuzione nel tempo delle condotte illecite, anche se più recenti condotte riparatorie o ammissioni degli addebiti siano dedotte dal richiedente.
- Il tribunale di sorveglianza non ha l'obbligo di svolgere ulteriori accertamenti sulla personalità o di acquisire la relazione del servizio sociale quando gli elementi documentali già disponibili consentano di ritenere la misura richiesta inidonea.
- L'attività lavorativa o professionale che in passato abbia costituito occasione di commissione di reati può legittimare il giudizio di persistenza del pericolo di reiterazione se il suo svolgimento in costanza di misura non offra adeguate garanzie di neutralizzazione del rischio.
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