Sentenza del 05/07/2017 n. 763 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta sulle successioni e donazioni - trust testamentario - soggettività passiva - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di successione e la cartella di pagamento relativa alle imposte di registro e successione. Hanno sostenuto che né il trust né il trustee potessero essere considerati eredi o successori, poiché il trasferimento dei beni non avrebbe prodotto un incremento patrimoniale in loro favore, essendo i beneficiari finali i destinatari del patrimonio. Hanno inoltre contestato l'individuazione dei soggetti obbligati, la competenza territoriale dell'ufficio, la pretesa duplicazione o consumazione del potere impositivo, il difetto di motivazione degli atti e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto al trust un'autonoma soggettività tributaria, pur in assenza di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1, commi 74 e 76, della legge n. 296/2006. Il trasferimento mortis causa dei beni al patrimonio segregato del trust è stato ritenuto presupposto per l'applicazione dell'imposta di successione; il trustee è stato considerato titolare formale e amministratore dei beni e correttamente destinatario degli atti insieme al trust. È stata esclusa l'applicazione dell'imposta sui vincoli di destinazione, ritenuta distinta dall'imposta di successione. Sono state inoltre ritenute infondate le eccezioni relative alla competenza territoriale, alla consumazione del potere impositivo, alla motivazione degli atti e alle sanzioni. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, oltre alla condanna già disposta in primo grado.
Norme richiamate
Art. 1, commi 74 e 76, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Al trust viene attribuita un'autonoma soggettività tributaria.
Il trust, pur essendo normalmente privo di personalità giuridica, può essere considerato soggetto passivo d'imposta ai fini tributari, compresa l'imposta di successione.
Art. 6, decreto legislativo n. 346/1990
La competenza territoriale per gli atti relativi all'imposta di successione è determinata in base all'ultima residenza del defunto, non alla residenza o al domicilio dei soggetti obbligati al pagamento.
Decreto legislativo n. 262/2006
L'imposta sui vincoli di destinazione non è stata applicata perché, nel caso esaminato, il presupposto impositivo è stato individuato nel trasferimento mortis causa dei beni e quindi nell'imposta di successione.
Artt. 15, 35 e 36, decreto legislativo n. 546/1992
Disposizioni processuali richiamate per la decisione e per la conferma della sentenza impugnata, nonché per la condanna alle spese.
Massime di principio
- Un trust privo di personalità giuridica può comunque avere autonoma soggettività tributaria quando la legge gli attribuisce tale qualifica.
- Nel trust testamentario, il trasferimento immediato dei beni dal defunto al patrimonio segregato può integrare il presupposto dell'imposta di successione, anche se il trustee agisce come titolare formale e amministratore e i beneficiari ricevono il patrimonio solo successivamente.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo non è decisivo stabilire chi otterrà l'incremento economico finale: può rilevare il trasferimento giuridico immediato dei beni al trust e la titolarità formale del trustee.
- L'imposta di successione e l'imposta sui vincoli di destinazione hanno presupposti distinti; la presenza di un trust non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta sui vincoli di destinazione.
- La competenza territoriale dell'ufficio per l'imposta di successione si determina, in linea generale, sulla base dell'ultima residenza del defunto.
- Un avviso di liquidazione rettificato in autotutela dopo la presentazione di una dichiarazione integrativa non implica necessariamente la consumazione del potere impositivo, purché l'atto sia collegato agli elementi dichiarati e adeguatamente motivato.
- La cartella di pagamento può essere motivata mediante il puntuale richiamo agli atti impositivi precedenti, se questi consentono al contribuente di comprendere origine e quantificazione della pretesa.
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