Cassazione Penale, Sentenza n. 13521/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Todri impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto operato dopo un incidente stradale con esito mortale e lesioni, sostenendo l'inosservanza/erronea applicazione delle norme penali e di procedura penale con particolare riguardo alla nozione di "quasi-flagranza". La difesa contesta che, al momento dell'arresto, non sussistessero elementi immediati e autonomi per collegare l'indagato alla guida e allo stato di alterazione poi accertato con esami ematici svolti molte ore dopo; l'arresto sarebbe quindi stato eseguito in violazione dell'art. 382 c.p.p. e del principio di rigorosa delimitazione della quasi-flagranza, non potendosi basare su elementi acquisiti dopo ampia attività investigativa e tempi tecnici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la convalida dell'arresto ritenendo che, nel caso concreto, sussistesse lo stato di quasi-flagranza nella forma prevista dall'art. 382 c.p.p. (persona sorpresa con "cose o tracce" dalle quali appare che abbia commesso il reato immediatamente prima). La Sentenza sottolinea che gli elementi riscontrati dagli operanti — veicolo gravemente danneggiato, corpo sulla scena, Todri sporco di sangue e in stato di shock, indicazione immediata di uno dei feriti sul ruolo di Todri come conducente, intestazione del veicolo al padre — erano idonei a far ritenere, con elevata probabilità e in stretta contiguità temporale con il fatto, la responsabilità di Todri. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della convalida, il tempo necessario ad ottenere gli esami di laboratorio per la conferma dello stato di ebbrezza/assunzione di stupefacenti; non è richiesta una motivazione formale della polizia giudiziaria oltre a quanto emerge dagli atti. Il controllo del giudice della convalida è limitato a una verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia, non a un esame della responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato nell'imputazione per il concorso o circostanze aggravanti; la sentenza non sviluppa interpretazione specifica, appare solo come riferimento alla responsabilità penale.
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Norma contestata nell'imputazione: la Corte non decide sul merito della responsabilità ma accetta che il fatto denunciato rientri tra i reati per i quali la polizia poteva valutare l'arresto in quasi-flagranza.
art. 590-bis c.p. (lesioni stradali gravi o gravissime)
Richiamata nell'imputazione per le lesioni riportate alle persone coinvolte; la sentenza la menziona come parte del quadro fattuale oggetto dell'arresto/convalida.
art. 140, 142, 186 (comma 2 lett. c) e 187 del Codice della Strada (d.lgs. 30/4/1992, n.285)
Norme sulla condotta del conducente, limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza e alterazione da stupefacenti: considerate nella ricostruzione fattuale dell'imputazione; la Corte rileva che la violazione di tali norme costituisce la base materiale dell'accusa ma non è oggetto di valutazione nel controllo di convalida, che si limita alla legittimità dell'arresto.
art. 380 c.p.p. (misure per reati di particolare gravità)
Richiamato come norma che individua i reati che autorizzano il potere di arresto in flagranza/quasi-flagranza; la Corte conferma che l'omicidio stradale rientra fra quelli indicati e che la quasi-flagranza può essere ragionevolmente riconosciuta.
art. 382 c.p.p. (quasi-flagranza)
Nucleo centrale della decisione: la norma prevede due ipotesi di quasi-flagranza. La Corte distingue le due fattispecie e afferma che la forma consistente nel trovare la persona con "cose o tracce" che dimostrano abbia commesso il reato immediatamente prima è applicabile anche quando gli accertamenti tecnici (esami di laboratorio) richiedono tempi. È sufficiente la stretta contiguità temporale e la presenza di tracce idonee a far ritenere con alta probabilità la responsabilità.
art. 391 c.p.p. (arresto da parte della polizia giudiziaria e comunicazione)
Citato tra le norme indicate nella contestazione procedurale; la sentenza ribadisce i limiti del controllo giudiziale sulla legittimità dell'arresto eseguito dalla polizia.
art. 386 comma 3 e art. 390 comma 1 c.p.p.
Norme sui termini per la convalida dell'arresto e relativi controlli: la Corte ricorda che il giudice verifica il rispetto dei termini e la legittimità della misura con un controllo di ragionevolezza.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto (richiamata nella decisione finale).
art. 13 comma 3 Cost.
Richiamato come principio di riserva di giurisdizione e limite al potere di privare della libertà personale; la Corte evidenzia la necessità di una nozione di quasi-flagranza non eccessivamente dilatata ma interpretabile alla luce delle tracce rilevabili sulla scena.
Massime di principio
- La "quasi-flagranza" prevista dall'art. 382 c.p.p. ha due distinte fattispecie: (a) percezione immediata delle tracce e del collegamento con l'indiziato; (b) essere sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Le due ipotesi vanno distintamente valutate.
- Per riconoscere la quasi-flagranza nella forma "con cose o tracce", non è necessario che la polizia abbia già gli esiti degli accertamenti tecnici (es. esami ematici): rileva la contiguità temporale e la presenza di elementi materiali e circostanziali idonei a far ritenere con alta probabilità la responsabilità dell'individuo.
- Il giudice della convalida esercita un controllo di mera ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria (verifica della legittimità dell'arresto), senza entrare nell'accertamento della responsabilità penale o nella valutazione della gravità indiziaria come compito proprio del merito o delle misure cautelari.
- La polizia giudiziaria non è tenuta a una motivazione formale estesa al momento dell'arresto; è invece sufficiente che le ragioni emergano dal contesto descrittivo degli atti (verbali, sommarie informazioni, elementi materiali sulla scena).
- Se l'arresto è basato esclusivamente su informazioni rese da vittime/terzi senza tracce o cose visibili riconducibili all'indiziato, l'arresto in quasi-flagranza può essere illegittimo (giurisprudenza citata: Sez. U., Ventrice).
- In casi simili, per ridurre il rischio di non convalida dell'arresto, la polizia dovrebbe documentare tempestivamente: presenza di ferite, macchie di sangue, posizione vicino al veicolo danneggiato, dichiarazioni immediate di testimoni, intestazione del veicolo, e ogni elemento materiale che dimostri la stretta contiguità temporale tra fatto e sorpresa.
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