Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla reiterazione, da parte di un comune, di un vincolo preordinato all'esproprio gravante su un fondo inserito nel piano regolatore. L'ente aveva liquidato al proprietario un'indennità di euro 10.600,00; il proprietario l'aveva contestata davanti alla Corte d'appello, che, dopo consulenza tecnica d'ufficio, aveva riconosciuto un indennizzo molto più elevato, pari a euro 93.500,00, oltre interessi, ritenendo che la reiterazione del vincolo dovesse essere compensata in modo pieno e valorizzando, ai fini della quantificazione, anche un preliminare di permuta con un'impresa edile e la potenziale redditività locativa degli immobili che sarebbero stati edificati. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la norma prevede solo un'indennità per la lecita reiterazione del vincolo e non il risarcimento integrale del pregiudizio; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato la quantificazione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, trascurando la reale disciplina urbanistica dell'area e l'assenza di edificabilità concreta; 3) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 327/2001, per avere fatto decorrere gli interessi dalla domanda amministrativa non documentata, anziché dal momento di ricezione della documentazione completa. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità per tardività e ha contrastato nel merito le censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione. Nel merito ha accolto tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'art. 39 d.P.R. 327/2001 disciplina un'indennità da reiterazione del vincolo espropriativo, dovuta per un atto lecito della pubblica amministrazione, e non il risarcimento integrale del danno. Ha quindi censurato la Corte d'appello per avere commisurato l'importo come se dovesse essere ristorato l'intero pregiudizio e per avere valorizzato elementi probatori inconferenti, in particolare un contratto di permuta e una futura edificazione non compatibile con la situazione urbanistica concreta del bene. Ha inoltre ritenuto errata la decorrenza degli interessi, che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, decorrono dal ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione della domanda di pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame conforme ai principi indicati, restando fermo che, in assenza di domande riconvenzionali, il giudizio di opposizione alla stima non può condurre a una liquidazione inferiore alla stima dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 327/2001
la disposizione riconosce un'indennità per la reiterazione lecita del vincolo preordinato all'esproprio, non un risarcimento integrale del danno; gli interessi decorrono dal ricevimento della documentazione della domanda di pagamento e non dalla mera richiesta non documentata
art. 9 d.P.R. n. 327/2001
richiamato come base del vincolo preordinato all'esproprio e della sua reiterazione
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sull'esistenza e misura del pregiudizio
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito
art. 23, comma 7, d.l. n. 137/2020
richiamato per lo svolgimento della camera di consiglio da remoto
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
richiamato dalla Corte d'appello come parametro di effettività e giusto equilibrio, ma ritenuto non decisivo dalla Cassazione nel qualificare l'indennità ex art. 39
art. 380-bis c.p.c.
non espressamente citato nel testo fornito, quindi non inserito
Massime di principio
- La reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio oltre il termine di legge è atto lecito della pubblica amministrazione e dà luogo a un'indennità, non a un risarcimento integrale del danno.
- L'indennità da reiterazione deve compensare il sacrificio effettivo subito dal proprietario in termini di diminuzione del valore o delle possibilità di utilizzazione del bene, ma non necessariamente in misura equivalente al pregiudizio complessivo.
- Nella liquidazione dell'indennità occorre avere riguardo alla concreta situazione giuridica e urbanistica del bene al momento antecedente alla reiterazione, senza valorizzare ipotesi edificatorie incompatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
- La prova del pregiudizio può essere offerta anche in via presuntiva, ma gli elementi indiziari devono essere coerenti con la disciplina reale del bene e non possono fondarsi su scenari meramente ipotetici o smentiti dalla situazione urbanistica.
- Gli interessi sull'indennità ex art. 39, comma 2, decorrono solo dal momento in cui l'amministrazione riceve la documentazione completa della domanda di pagamento.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, in mancanza di domande riconvenzionali, la liquidazione non può scendere al di sotto dell'importo determinato dall'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17006/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →