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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12684/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare. La società attrice in primo grado chiedeva che fosse accertata la simulazione assoluta del preliminare concluso tra le parti, con conseguente nullità o inefficacia del contratto, e domandava in via principale l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento degli immobili promessi in vendita, oltre al risarcimento dei danni; in subordine chiedeva il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata. Il tribunale rigettava le domande dell'attrice e, accogliendo la riconvenzionale della controparte, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento della stessa attrice, con diritto della controparte di trattenere le somme ricevute. La corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 352 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse deciso senza fissare l'udienza di discussione orale, nonostante la richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni; con il secondo censurava, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omessa o contraddittoria motivazione sulla individuazione della parte inadempiente e sulla valutazione degli indizi di simulazione del preliminare, insistendo anche sulla natura non essenziale del termine per il rogito e sull'anomalia delle modalità di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto in via preliminare le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ritenendo valida sia la produzione della sentenza impugnata con attestazione di conformità sia la procura speciale. Nel merito, ha rigettato il primo motivo perché la richiesta di discussione orale in appello deve essere non solo formulata al momento delle conclusioni, ma anche reiterata nel termine per il deposito delle memorie di replica; nel caso concreto tale reiterazione non risultava. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse, onere non assolto nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato come base della domanda di simulazione assoluta del preliminare; non vi è però una decisione di merito su tale profilo perché il ricorso è stato rigettato/inammissibile.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo.

  • art. 1385 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di pagamento del doppio della caparra confirmatoria.

  • art. 352 c.p.c.

    la richiesta di discussione orale in appello deve essere formulata in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita alla scadenza del termine per le memorie di replica; in difetto, il motivo è infondato.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina i termini per il deposito delle difese scritte nella fase decisoria.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    invocato nell'eccezione di improcedibilità, respinta perché la sentenza impugnata era stata prodotta con attestazione di conformità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il motivo fondato sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato quale fonte della preclusione alla censura per vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato quale disciplina attuale della preclusione al motivo ex n. 5 in caso di doppia conforme.

  • art. 1457 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il termine per il rogito non fosse essenziale, con la conseguenza che non si sarebbe potuta dichiarare la risoluzione di diritto; la Corte non entra nel merito della questione per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la richiesta di discussione orale deve essere non solo formulata al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche reiterata nel termine previsto per il deposito delle memorie di replica; in mancanza, la decisione senza udienza orale non integra violazione dell'art. 352 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado e il ricorrente non indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due pronunce di merito.
  • In presenza di 'doppia conforme', non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie: occorre confrontarsi con le rationes decidendi di entrambe le sentenze di merito e dimostrare la diversità dei rispettivi presupposti fattuali.
  • Le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità basate su profili formali devono essere respinte se dagli atti risulta la rituale produzione del provvedimento impugnato con attestazione di conformità e una procura idonea a conferire il potere di proporre ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProveCompravendita immobiliare
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàSimulazioneRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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