Sentenza n. 3652/2026 - Milano, Sezione 3
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 07/01/2025 (pratica n. 25SO001573); e per l'accertamento dell’obbligo della Questura di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza sopra indicata, concludendo il relativo procedimento amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale; con la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 7 gennaio 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che la pretesa era stata soddisfatta, essendo stato inviato in produzione il permesso di soggiorno. La documentazione acquisita ha confermato che la Questura aveva autorizzato il soggiorno sino al 22 giugno 2027 per ragioni di lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata consisteva nell'ottenimento di un provvedimento espresso sull'istanza di rinnovo e che l'Amministrazione aveva provveduto nel corso del giudizio, autorizzando il soggiorno del ricorrente sino al 22 giugno 2027. La cessazione è stata dichiarata indipendentemente dal contenuto del provvedimento adottato, poiché l'oggetto del giudizio sul silenzio era l'obbligo di provvedere e non la fondatezza sostanziale del rinnovo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione delle concrete modalità di definizione della controversia e dell'intervento dell'Amministrazione durante il giudizio.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
I ricorsi in materia di silenzio devono essere decisi con sentenza in forma semplificata; art. 117, comma 3, c.p.a.: nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il giudizio sul silenzio è definito con sentenza in forma semplificata e può comportare l'accertamento dell'obbligo di provvedere e, in caso di persistente inerzia, la sostituzione commissariale; nel caso concreto, l'adozione del provvedimento ha fatto venir meno l'oggetto della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione adotta nel corso del processo un provvedimento espresso relativo all'istanza rimasta inevasa, viene meno l'oggetto della domanda sull'obbligo di provvedere e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza necessità di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento adottato.
- La nomina del commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. presuppone la perdurante inerzia dell'amministrazione; l'adozione del provvedimento espresso nel corso del giudizio esclude tale presupposto.
Come è indicizzato
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