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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29032/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 191 e 194 c.p.p.: i giudici di merito avrebbero ritenuto provata la contraffazione dei prodotti solo sulla base delle dichiarazioni di esperti collaboratori delle società titolari dei marchi (soggetti allegedmente parziali) e su esame di riproduzioni fotografiche in bianco e nero; censura sulla carenza di prova della consapevolezza, in quanto il giudice di appello si sarebbe limitato a rilevare la mancata giustificazione del possesso della merce; richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative all'attendibilità dei testi e all'esame della merce mediante fotografie attengono al merito e non sono rilevabili in sede di legittimità, salvo vizi del percorso logico-giustificativo, che non emergono. Ha confermato che la deposizione di soggetti qualificati (esperti dell'azienda titolare del marchio) può essere correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito. Sul punto della consapevolezza dell'illiceità, la Corte ha ritenuto legittima l'apprezzamento del giudice di merito che ha valutato l'assenza di fatture, autorizzazioni e spiegazioni da parte dell'imputato come elementi idonei a sostenere il dolo; il diritto al silenzio non impedisce tale valutazione. Quanto alla richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 712 c.p., la Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui, data la consistente quantità e la varietà della merce, l'ipotesi di cui all'art. 712 non era applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.p.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla valutazione probatoria siano questioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giustificativi

  • art. 194 c.p.p.

    Norma processuale invocata dal ricorrente con riferimento ai limiti dell'apprezzamento personale delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha richiamato che il divieto non opera quando il testimone è persona qualificata che riferisce su fatti della propria diretta percezione tecnica

  • art. 648 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (ricettazione/merce contraffatta): la sentenza di merito aveva ritenuto sussistente il reato alla luce degli elementi probatori

  • art. 712 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere una riqualificazione più favorevole; la Corte ha confermato che per la sua applicazione occorrono condizioni (es. limitata quantità/tipologia) non riscontrate nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che autorizza la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma

Massime di principio

  • Le contestazioni sull'attendibilità dei testi ed eventuali critiche all'esame della prova (es. analisi su fotografie) sono, di regola, questioni di merito: devono essere sviluppate e documentate nei precedenti gradi e non costituiscono motivo autonomo di cassazione salvo che emerga un vizio logico-giustificativo della motivazione
  • La deposizione di persone tecnicamente qualificate (es. esperti o incaricati delle società titolari del marchio) che riferiscono su fatti della loro diretta percezione può essere legittimamente valutata come prova dal giudice di merito; il divieto di valutazioni personali trova limiti quando l'apprezzamento è inscindibile dalla competenza tecnica del testimone
  • L'assenza di fatture, autorizzazioni e spiegazioni credibili da parte dell'imputato può costituire elemento indiziario grave per ritenere la consapevolezza della provenienza illecita della merce, fermo restando il rispetto del diritto al silenzio; il diritto al silenzio non impedisce che l'insieme degli indizi produca una convincente valutazione di responsabilità
  • Per ottenere una riqualificazione favorevole (es. richiamata art. 712 c.p.) è necessario dimostrare in fatto e in diritto che sussistono le condizioni tipiche previste dalla norma (quantitativi, tipologia, modalità) altrimenti la richiesta sarà respinta come motivata dalla prova di merito
  • In sede di Cassazione è importante concentrare le censure su vizi di diritto o su eventuali illogicità manifeste nel percorso motivazionale del giudice di merito; domande volte esclusivamente a una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili

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