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Direttiva 2003/115

Direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Normativa europea32003L0115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina UE sugli edulcoranti nei prodotti alimentari, intervenendo sulla direttiva 94/35/CE per includere nuovi edulcoranti autorizzati, ridurre i livelli d’uso di alcuni ciclamati e adeguare le categorie di prodotti interessate. Modifica anche le regole di etichettatura per il sale di aspartame e acesulfame e aggiorna il meccanismo di comitologia applicabile. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro le scadenze fissate, con un periodo transitorio per la commercializzazione dei prodotti già immessi sul mercato.

Modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari, aggiornando autorizzazioni, etichettatura, categorie di prodotti e condizioni d’impiego di alcuni edulcoranti.

Ambito di applicazione

Si applica agli edulcoranti destinati all’uso nei prodotti alimentari nella Comunità europea, nonché ai prodotti alimentari che li contengono e alle relative categorie merceologiche disciplinate dall’allegato della direttiva 94/35/CE. Riguarda in particolare operatori del settore alimentare, fabbricazione, commercializzazione e utilizzazione di prodotti conformi o non conformi alle nuove condizioni; incide anche sulle indicazioni di etichettatura per taluni edulcoranti. Sono richiamate categorie specifiche di alimenti, tra cui alimenti a fini medici speciali, complementi/integratori alimentari, alimenti ipocalorici e determinate bevande e prodotti di confetteria.

Direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria degli edulcoranti nei prodotti alimentari, già fissata dalla direttiva 94/35/CE, per aggiornarne l’elenco, adeguarne le categorie merceologiche e rivedere talune condizioni d’uso. Il testo si fonda sulle valutazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana, sul necessario allineamento con altre direttive di settore e sull’esigenza di un coordinamento con le procedure di sicurezza alimentare e di esecuzione previste dal diritto UE.

Finalità e contesto normativo

La finalità principale è assicurare che l’elenco degli edulcoranti utilizzabili nell’Unione e le relative condizioni d’impiego riflettano gli sviluppi scientifici e normativi intervenuti dopo la direttiva 94/35/CE. I considerando richiamano:

  • l’idoneità, già riconosciuta dal 1996, del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame per l’impiego nei prodotti alimentari;
  • la revisione della dose giornaliera ammissibile e la conseguente riduzione dei livelli massimi per l’acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio;
  • l’esigenza di aggiornare le categorie di prodotti alimentari alla luce della direttiva 2002/46/CE sui complementi alimentari e di altre direttive specifiche di settore;
  • il coordinamento con il regolamento (CE) n. 178/2002 e con la decisione 1999/468/CE per le misure di esecuzione.

Modifiche alla direttiva 94/35/CE

L’articolo 1 della direttiva sostituisce e integra varie disposizioni della direttiva 94/35/CE.

In primo luogo, il nuovo articolo 4 disciplina la risoluzione di eventuali divergenze applicative:

  • può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 7, se un prodotto alimentare controverso rientri in una delle categorie indicate nella colonna III dell’allegato;
  • può essere altresì deciso se un additivo elencato nell’allegato e autorizzato "quanto basta" sia usato conformemente ai criteri di cui all’articolo 2.

In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 2, è integrato con un ulteriore obbligo di etichettatura per il sale di aspartame e acesulfame:

  • deve figurare la dicitura "contiene una fonte di fenilamina".

Procedura di comitato e attuazione

Il nuovo articolo 7 aggiorna il quadro di comitologia:

  • la Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002;
  • nei casi di rinvio all’articolo 7 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell’articolo 8 della stessa;
  • il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi;
  • il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Aggiornamento dell’allegato: categorie alimentari

L’allegato della direttiva 94/35/CE è aggiornato per riallineare le denominazioni di alcune categorie di prodotti alimentari a direttive più recenti.

Le principali sostituzioni riguardano:

  • i "preparati dietetici completi contro l’aumento di peso" che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto, ora denominati "alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso", ai sensi della direttiva 96/8/CE;
  • i "preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico", ora denominati "alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali", ai sensi della direttiva 1999/21/CE;
  • i complementi/integratori alimentari e dietetici, liquidi o solidi, ora ricondotti alla definizione di integratori alimentari della direttiva 2002/46/CE;
  • gli integratori a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, ricondotti agli integratori solidi di cui alla direttiva 2002/46/CE.

Vengono inoltre inserite note esplicative con i riferimenti alle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE e 2002/46/CE.

Modifiche specifiche per alcuni edulcoranti

Per l’E 951, aspartame, viene aggiunta una nuova categoria sotto i "Prodotti della confetteria"; il testo fornito non riporta il contenuto della tabella, ma indica espressamente l’inserimento di una nuova voce.

Per l’E 952, acido ciclamico e suoi sali di sodio e di calcio, la direttiva interviene in modo più incisivo:

  • nelle bibite aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;
  • nelle bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti;

la dose massima di impiego è ridotta da 400 mg/l a 250 mg/l. Inoltre, alcune categorie di prodotti e le corrispondenti dosi massime sono soppresse, come indicato nell’allegato, mentre ulteriori tabelle vengono aggiunte.

Relazione della Commissione sulle rivalutazioni

L’articolo 2 impone alla Commissione un obbligo informativo entro il 29 gennaio 2006. La relazione deve riguardare:

  • lo stato di avanzamento delle rivalutazioni degli additivi in corso;
  • il calendario provvisorio delle future rivalutazioni;
  • in particolare, le rivalutazioni del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame.

Le rivalutazioni devono basarsi sui dati di consumo forniti dagli Stati membri e considerare gli effetti degli additivi sulle popolazioni vulnerabili.

Recepimento, entrata in vigore e regime transitorio

L’articolo 3 stabilisce i termini di trasposizione e i periodi transitori.

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva in modo da:

  • autorizzare il commercio e l’utilizzazione dei prodotti conformi entro il 29 gennaio 2005;
  • vietare il commercio e l’utilizzazione dei prodotti non conformi entro il 29 luglio 2005.

È però previsto un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato:

  • i prodotti immessi sul mercato prima del 29 luglio 2005 e non conformi possono continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri definiscono le modalità del rinvio e informano immediatamente la Commissione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i soli destinatari dell’atto e sono quindi tenuti a recepirne le prescrizioni nell’ordinamento interno entro i termini stabiliti.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 94/35/CE

L’articolo 1 sostituisce o integra varie disposizioni della direttiva 94/35/CE: aggiorna l’articolo 4 sulla risoluzione di divergenze interpretative circa la classificazione di un prodotto alimentare e l’uso di un additivo autorizzato "quanto basta"; inserisce nell’articolo 5, paragrafo 2, un nuovo avvertimento per il sale di aspartame e di acesulfame; sostituisce l’articolo 7 relativo alla procedura comitologica; modifica l’allegato con nuove denominazioni di categorie, nuove note e nuove tabelle per E 951 e E 952, oltre ad aggiunte ulteriori in allegato.

Nuovi criteri di classificazione e procedura decisionale

Il nuovo articolo 4 prevede che, secondo la procedura di cui all’articolo 7, possa essere deciso se un prodotto alimentare oggetto di divergenza debba essere considerato appartenente a una delle categorie della colonna III dell’allegato e se un additivo alimentare elencato nell’allegato, autorizzato "quanto basta", debba essere utilizzato conformemente ai criteri di cui all’articolo 2 della direttiva 94/35/CE.

Etichettatura del sale di aspartame e acesulfame

All’articolo 5, paragrafo 2, viene aggiunto il terzo trattino che impone, per il sale di aspartame e acesulfame, la dicitura: "contiene una fonte di fenilamina".

Comitato competente e procedura di esecuzione

Il nuovo articolo 7 attribuisce alla Commissione l’assistenza del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002. Nei casi di rinvio all’articolo 7 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Aggiornamento dell’allegato e nuove denominazioni di categorie

L’allegato della direttiva 94/35/CE è modificato per allineare alcune categorie di alimenti a nuove direttive settoriali: alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (direttiva 96/8/CE), alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali (direttiva 1999/21/CE), complementi alimentari/integratori alimentari in forma liquida o solida (direttiva 2002/46/CE), inclusi alcuni integratori in sciroppo o pastiglie da masticare.

Nuove limitazioni per E 952 e nuove categorie per E 951

Per l’E 952 (acido ciclamico e suoi sali di sodio e di calcio), nelle bibite aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti e nelle bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, la dose massima di impiego è ridotta da 400 mg/l a 250 mg/l; inoltre sono soppresse alcune categorie e dosi massime precedentemente previste. Per l’E 951 (aspartame) viene aggiunta una nuova categoria sotto i "Prodotti della confetteria".

Obbligo di relazione della Commissione sulle rivalutazioni

Entro il 29 gennaio 2006 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento delle rivalutazioni in corso degli additivi e sul calendario provvisorio delle future rivalutazioni, in particolare del sucralosio e del sale di aspartame e acesulfame. Le rivalutazioni devono basarsi sui dati di consumo forniti dagli Stati membri e tenere conto degli effetti sugli individui appartenenti a popolazioni vulnerabili.

Termini di recepimento e periodo transitorio

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva in modo da: autorizzare il commercio e l’utilizzazione dei prodotti conformi entro il 29 gennaio 2005; vietare il commercio e l’utilizzazione dei prodotti non conformi entro il 29 luglio 2005. I prodotti immessi sul mercato prima di tale data e non conformi possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura alimentarenormativa alimentaremercato interno

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