Direttiva 2003/124
Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva precisa alcuni elementi applicativi della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, in particolare la nozione di informazione privilegiata, le modalità di comunicazione al pubblico e taluni indici utili per valutare possibili manipolazioni di mercato. Introduce criteri interpretativi per rafforzare la certezza del diritto e per assicurare una diffusione rapida, completa e sincronizzata delle informazioni rilevanti. Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità sugli strumenti di recepimento e possono designare meccanismi ufficiali per la comunicazione al pubblico. La trasposizione doveva avvenire entro il 12 ottobre 2004.
Modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE in materia di definizione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e di individuazione della manipolazione del mercato
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di strumenti finanziari ammessi o richiesti in ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti incaricate di valutare informazioni privilegiate e possibili manipolazioni di mercato. Rileva nell'ambito della disciplina comunitaria sugli abusi di mercato di cui alla direttiva 2003/6/CE, con obblighi di recepimento da parte degli Stati membri entro il 12 ottobre 2004. Il testo richiama anche l'operatività in tutti gli Stati membri in cui l'emittente abbia richiesto o approvato l'ammissione alle negoziazioni; è inoltre indicato che si tratta di testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2003/124/CE della Commissione: informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
La direttiva 2003/124/CE attua e specifica alcuni profili della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato. L'obiettivo è aumentare la certezza del diritto, chiarendo quando un'informazione possa qualificarsi come privilegiata, come debba essere comunicata al pubblico e quali elementi siano rilevanti per individuare possibili manipolazioni di mercato.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la valutazione dell'idoneità di un'informazione a incidere sui prezzi deve essere svolta in prospettiva ex ante, cioè sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione di investimento. L'uso di informazioni ex post è ammesso solo come conferma, non per sanzionare chi abbia tratto conclusioni ragionevoli dalle informazioni disponibili in precedenza. La direttiva mira inoltre a garantire una diffusione rapida, completa e sincronizzata delle informazioni privilegiate, nonché a consentire il rinvio della comunicazione solo in circostanze rigorosamente definite e con adeguata tutela della riservatezza.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli emittenti di strumenti finanziari ammessi o richiesti in ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, con riferimento alle informazioni privilegiate e ai relativi obblighi di comunicazione al pubblico. Riguarda anche i partecipanti al mercato e le autorità competenti chiamati a valutare eventuali condotte di manipolazione del mercato. Il testo si applica nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato e ha rilevanza ai fini del SEE.
Nozione di informazione privilegiata
L'articolo 1 precisa due elementi essenziali della nozione:
- l'informazione è "precisa" se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o ragionevolmente previsto, oppure a un evento verificato o ragionevolmente previsto, ed è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul suo possibile effetto sui prezzi;
- l'informazione è idonea a influire sensibilmente sui prezzi quando un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Questi criteri orientano l'interpretazione della direttiva 2003/6/CE e devono essere applicati in chiave concreta, tenendo conto dell'impatto atteso dell'informazione, dell'attendibilità della fonte e delle variabili di mercato pertinenti.
Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
L'articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che l'emittente renda pubbliche le informazioni privilegiate in modo da consentire:
- un accesso rapido;
- una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico;
- una diffusione il più possibile sincronizzata tra tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri interessati.
La direttiva richiama anche gli articoli 102, paragrafo 1, e 103 della direttiva 2001/34/CE. Gli Stati membri devono evitare che la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate sia combinata con attività di marketing in modo fuorviante. Inoltre, quando si verifica un complesso di circostanze o un evento, anche se non ancora formalizzato, l'emittente deve informare senza indugio il pubblico; ogni modifica significativa successiva va comunicata senza indugio tramite lo stesso canale usato per la comunicazione iniziale.
Rinvio della comunicazione e riservatezza
L'articolo 3 individua casi esemplificativi di interessi legittimi che possono giustificare il rinvio della comunicazione al pubblico, tra cui:
- negoziazioni in corso o elementi connessi, se la diffusione pregiudicherebbe l'esito o il normale andamento delle trattative;
- situazioni di grave e imminente pericolo per la solidità finanziaria dell'emittente, anche al di fuori delle procedure di insolvenza, quando la divulgazione rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti e il risanamento finanziario a lungo termine;
- decisioni o contratti adottati dall'organo direttivo ma soggetti all'approvazione di un altro organo dell'emittente, quando la struttura societaria prevede tale separazione e l'annuncio anticipato potrebbe alterare la corretta valutazione da parte del pubblico.
Il rinvio resta però subordinato alla tutela della riservatezza. Gli Stati membri devono imporre agli emittenti di:
- predisporre meccanismi efficaci per limitare l'accesso alle informazioni privilegiate solo a chi ne abbia necessità per le proprie funzioni;
- assicurare che tali soggetti conoscano gli obblighi giuridici e regolamentari e le possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata;
- disporre di misure che consentano l'immediata comunicazione al pubblico se la riservatezza non può essere garantita, salve le eccezioni previste dalla direttiva 2003/6/CE.
Indicatori di possibile manipolazione del mercato
Gli articoli 4 e 5 non introducono una lista chiusa di condotte illecite, ma una serie di indicatori che autorità e operatori devono considerare nell'analisi di ordini e operazioni. Tali elementi non costituiscono di per sé manipolazione, ma servono a orientare la valutazione nel quadro dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2003/6/CE.
Per le manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi, occorre considerare, tra l'altro:
- il peso degli ordini o delle operazioni sul volume giornaliero e il loro effetto sul prezzo;
- l'impatto di soggetti con posizioni rilevanti;
- l'assenza di variazioni nella proprietà beneficiaria;
- le inversioni di posizione nel breve periodo;
- la concentrazione in un breve intervallo con successiva inversione dei prezzi;
- la distorsione dei migliori prezzi o del book degli ordini con successiva revoca;
- la rilevanza di ordini o operazioni effettuati in prossimità del calcolo di prezzi di riferimento, regolamento o valutazione.
Per le manipolazioni basate su artifici o inganni, rilevano in particolare:
- la sequenza temporale tra operazioni e diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte degli stessi soggetti o di soggetti collegati;
- la sequenza temporale tra operazioni e predisposizione o diffusione di ricerche o raccomandazioni di investimento errate, tendenziose o influenzate da interessi rilevanti.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi formali
L'articolo 6 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 12 ottobre 2004. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza tra il diritto interno e la direttiva. Inoltre, gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, mentre l'articolo 8 indica gli Stati membri come destinatari.
Rilevanza pratica per il professionista
Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto nella consulenza a emittenti quotati o candidati alla quotazione, nella gestione di disclosure price sensitive e nella strutturazione di procedure interne per la selezione delle informazioni da pubblicare, per l'eventuale rinvio e per il presidio della riservatezza. È inoltre centrale nelle attività di compliance e market abuse monitoring, poiché fornisce criteri interpretativi utili per distinguere tra normale operatività di mercato e condotte potenzialmente manipolative.
Disposizioni principali
Definizione di informazione precisa e di impatto sensibile sui prezzi
L'articolo 1 chiarisce che un'informazione è "precisa" se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o ragionevolmente atteso, oppure a un evento verificato o ragionevolmente atteso, ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi di strumenti finanziari o dei relativi derivati. È inoltre precisato che l'informazione è tale da poter influire in modo sensibile sui prezzi quando un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi per fondare le proprie decisioni di investimento.
Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
L'articolo 2 impone agli Stati membri di garantire che le informazioni privilegiate siano diffuse dall'emittente in modo da consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico. Viene richiamata l'applicazione degli articoli 102, paragrafo 1, e 103 della direttiva 2001/34/CE. Gli Stati membri devono evitare che la comunicazione sia combinata con attività di marketing in modo fuorviante e devono assicurare la diffusione il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri interessati. Le informazioni iniziali devono essere comunicate senza indugio al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento anche se non ancora formalizzati; ogni modifica significativa deve essere comunicata senza indugio tramite lo stesso canale usato per l'annuncio iniziale.
Rinvio della comunicazione e tutela della riservatezza
L'articolo 3 individua esempi non esaustivi di "interessi legittimi" che possono giustificare il rinvio della comunicazione al pubblico, in particolare negoziazioni in corso che potrebbero essere compromesse dalla divulgazione e decisioni o contratti già adottati dall'organo direttivo ma soggetti all'approvazione di un altro organo dell'emittente. Gli Stati membri devono imporre agli emittenti di controllare l'accesso alle informazioni privilegiate per assicurarne la riservatezza, mediante meccanismi efficaci di limitazione dell'accesso, doveri informativi verso i soggetti che vi accedono e misure per una comunicazione immediata al pubblico se la riservatezza non può essere garantita, fatti salvi i casi richiamati dalla direttiva 2003/6/CE.
Indici di possibile manipolazione tramite indicazioni false o fuorvianti e fissazione dei prezzi
L'articolo 4 stabilisce che, nell'esame di operazioni o ordini di compravendita, partecipanti al mercato e autorità competenti devono tener conto di una serie di indicatori non esaustivi, che da soli non costituiscono manipolazione. Tra questi: peso significativo sul volume giornaliero con effetti sul prezzo; operazioni di soggetti con posizioni rilevanti che determinano variazioni di prezzo; assenza di variazione della proprietà beneficiaria; inversioni di posizione nel breve periodo; concentrazione in un breve arco temporale con successivo rientro del prezzo; alterazione della rappresentazione dei migliori prezzi o del book degli ordini seguita da revoca; ordini o operazioni attorno ai momenti di calcolo di prezzi di riferimento, regolamento o valutazione con effetti su tali prezzi.
Indici di possibile manipolazione mediante artifici o inganni
L'articolo 5 prevede ulteriori indicatori non esaustivi da considerare nell'esame di operazioni o ordini: la sequenza temporale rispetto alla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte degli stessi soggetti o collegati, e la sequenza temporale rispetto all'elaborazione o diffusione di ricerche o raccomandazioni di investimento errate, tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti. Anche in questo caso gli indicatori non sono di per sé sufficienti a integrare manipolazione di mercato.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare entro il 12 ottobre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Al momento dell'adozione, le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 indica come destinatari gli Stati membri.
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