Direttiva 2003/123
Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la disciplina UE sui dividendi infragruppo tra società madri e figlie, con l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione e le ritenute alla fonte nei rapporti transfrontalieri. Estende l'ambito di applicazione alle stabili organizzazioni e aggiorna l'elenco delle forme societarie ammesse, includendo la Società europea e la Società cooperativa europea. Introduce inoltre una riduzione graduale della partecipazione minima richiesta per qualificare il rapporto madre-figlia e chiarisce il trattamento fiscale delle società considerate trasparenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° gennaio 2005.
Modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune tra società madri e figlie, estendendo l'ambito ai fini del trattamento di utili e stabili organizzazioni e riducendo progressivamente la partecipazione minima richiesta.
Ambito di applicazione
Si applica ai rapporti fiscali tra società di Stati membri diversi che rientrano nell'elenco dell'allegato della direttiva 90/435/CEE, come modificato, e alle stabili organizzazioni di tali società situate in uno Stato membro diverso da quello della società di appartenenza. Rileva per la distribuzione di utili tra società figlie e società madri, nonché per gli utili percepiti o distribuiti tramite stabili organizzazioni; include espressamente le SE e le SCE. Restano ferme le situazioni in cui, in base alla valutazione dello Stato della società madre, una società figlia sia trattata come trasparente ai fini fiscali; inoltre, alcune situazioni interne tra stabile organizzazione e società figlia nello stesso Stato membro possono essere disciplinate dal diritto interno, nel rispetto dei principi del trattato.
Direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
La direttiva interviene sulla disciplina UE volta a neutralizzare la doppia imposizione dei dividendi infragruppo e a sopprimere le ritenute alla fonte nei rapporti tra società di Stati membri diversi. Il testo, adottato sulla base dell'articolo 94 del Trattato CE, aggiorna e amplia la direttiva 90/435/CEE alla luce dell'esperienza applicativa e dell'evoluzione delle forme societarie europee.
Finalità della modifica
La riforma mira a rafforzare la neutralità fiscale nei gruppi societari transfrontalieri. I considerando evidenziano tre obiettivi centrali:
- estendere i benefici della direttiva a ulteriori forme societarie che operano nel mercato interno;
- includere le stabili organizzazioni nelle ipotesi di distribuzione e percezione degli utili;
- ridurre progressivamente la partecipazione minima necessaria per qualificare il rapporto madre-figlia.
Ambito di applicazione
La disciplina modificata si applica ai rapporti tra società madri e figlie di Stati membri diversi che soddisfano i requisiti soggettivi della direttiva, come aggiornati dall'allegato. L'ambito è esteso anche:
- agli utili distribuiti a stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in uno Stato membro;
- agli utili distribuiti da una società di uno Stato membro a una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro;
- alle SE e alle SCE, inserite espressamente nell'allegato.
Resta rilevante la disciplina delle società considerate trasparenti ai fini fiscali da uno Stato membro sulla base delle loro caratteristiche giuridiche: in tale caso, la direttiva consente allo Stato della società madre di tassare la quota di utili imputabile alla madre quando tali utili maturano, fermo restando il divieto di ulteriore imposizione alla distribuzione.
Definizione di stabile organizzazione
L'articolo 2, nuovo paragrafo 2, introduce una definizione autonoma di "stabile organizzazione" ai fini della direttiva: si tratta di una sede fissa di affari situata in uno Stato membro attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la propria attività. Condizione essenziale è che gli utili di tale sede siano soggetti a imposta nello Stato di localizzazione, in base a un trattato fiscale bilaterale oppure, in mancanza, al diritto interno.
Qualificazione di società madre e soglia partecipativa
La nozione di società madre è ridefinita dall'articolo 3. Il requisito minimo di partecipazione nel capitale della società figlia è fissato al 20 %; la partecipazione può essere detenuta anche, in tutto o in parte, tramite una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro. La direttiva prevede una riduzione progressiva della soglia:
- 20 % fino al 31 dicembre 2006;
- 15 % dal 1° gennaio 2007;
- 10 % dal 1° gennaio 2009.
La società figlia è, in sostanza, la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione rilevante. La direttiva precisa che il beneficio si applica solo se entrambe le società soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Eliminazione della doppia imposizione e credito d'imposta
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri due possibili modelli di trattamento degli utili distribuiti alla società madre o alla sua stabile organizzazione:
- astensione dall'imposizione di tali utili;
- imposizione con riconoscimento di un credito d'imposta, mediante deduzione dalla propria imposta della frazione dell'imposta societaria relativa agli utili, già pagata dalla società figlia e da eventuali sub-affiliate.
Il credito o la deduzione sono riconosciuti entro il limite dell'imposta corrispondente dovuta. Il testo precisa inoltre che, nel caso di gruppi organizzati in catena, la società madre può dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva a ogni livello.
Trattamento delle società trasparenti ai fini fiscali
Il nuovo articolo 4, paragrafo 1 bis, chiarisce che la direttiva non impedisce allo Stato della società madre di qualificare la società figlia come trasparente ai fini fiscali, se tale qualificazione deriva dalle caratteristiche giuridiche della società figlia secondo la legge di costituzione. In tal caso, lo Stato della madre può tassare la quota di utili attribuibile alla madre quando gli utili maturano, ma deve evitare la doppia imposizione al momento della distribuzione successiva.
Quando procede alla verifica e tassazione della quota di utili, lo Stato della madre deve:
- esentare i medesimi utili, oppure
- consentire un credito d'imposta sulla frazione di imposta societaria pagata dalla società figlia o da una sub-affiliata, sempre nei limiti dell'imposta dovuta e con il rispetto dei requisiti soggettivi della direttiva.
Esenzione da ritenuta alla fonte
L'articolo 5, paragrafo 1, è riformulato in termini netti: gli utili distribuiti da una società figlia alla società madre sono esenti da ritenuta alla fonte. I precedenti paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 vengono soppressi, eliminando disposizioni non più ritenute necessarie.
Aggiornamento dell'allegato sulle società ammesse
L'allegato alla direttiva 90/435/CEE viene sostituito integralmente. Il nuovo elenco amplia e aggiorna le forme societarie nazionali ammesse in ciascuno Stato membro e include espressamente:
- la Società europea (SE), costituita ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 e della direttiva 2001/86/CE;
- la Società cooperativa europea (SCE), costituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 e della direttiva 2003/72/CE.
Recepimento, pubblicazione e comunicazioni
Gli Stati membri devono adottare entro il 1° gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione:
- il testo delle disposizioni interne adottate;
- una tabella di corrispondenza tra la direttiva e le norme nazionali di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, i quali devono assicurare il risultato richiesto mediante il recepimento nell'ordinamento interno.
Disposizioni principali
Estensione dell'ambito ai rapporti con stabili organizzazioni
L'articolo 1 modifica l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE per includere anche la distribuzione di utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri e gli utili distribuiti da società di uno Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato. L'articolo 2, paragrafo 2, introduce la definizione di "stabile organizzazione" come sede fissa di affari situata in uno Stato membro attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la propria attività, purché gli utili di tale sede siano soggetti a imposta nello Stato membro di localizzazione ai sensi di un trattato fiscale bilaterale o, in mancanza, del diritto interno.
Nuova definizione e abbassamento della partecipazione minima
L'articolo 3, paragrafo 1, sostituito, prevede che la qualità di società madre sia riconosciuta a una società di uno Stato membro che detenga almeno il 20 % del capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le condizioni della direttiva. La stessa qualità è riconosciuta anche quando la partecipazione del 20 % è detenuta, in tutto o in parte, tramite una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro. La soglia minima è ridotta al 15 % dal 1° gennaio 2007 e al 10 % dal 1° gennaio 2009.
Regime di eliminazione della doppia imposizione e credito d'imposta
L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che, quando la società madre o la sua stabile organizzazione riceve utili distribuiti dalla società figlia in occasione diversa dalla liquidazione, lo Stato della società madre e lo Stato della stabile organizzazione devono o astenersi dall'imposizione di tali utili oppure consentire la deduzione dalla propria imposta della frazione di imposta societaria relativa agli utili, pagata dalla società figlia e da eventuali sub-affiliate, nei limiti dell'imposta corrispondente dovuta e purché a ciascun livello siano rispettati gli articoli 2 e 3.
Trattamento delle società figlie considerate trasparenti ai fini fiscali
Il nuovo articolo 4, paragrafo 1 bis, precisa che la direttiva non impedisce allo Stato della società madre di considerare trasparente ai fini fiscali la società figlia, in base alle sue caratteristiche giuridiche, e di tassare quindi la quota di utili imputabile alla società madre quando tali utili maturano. In tale ipotesi lo Stato della società madre deve astenersi dall'imporre nuovamente gli utili distribuiti dalla società figlia e deve esentare gli utili imputati oppure consentire un credito d'imposta nei limiti previsti.
Esenzione da ritenuta alla fonte sui dividendi
L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito prevedendo che gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte. I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono soppressi.
Aggiornamento dell'allegato sulle forme societarie ammesse
L'allegato della direttiva 90/435/CEE è sostituito per ampliare e aggiornare l'elenco delle società che rientrano nel campo di applicazione. Tra le principali novità figurano l'inclusione della Società europea (SE) e della Società cooperativa europea (SCE), oltre all'aggiornamento di numerose forme societarie nazionali nei diversi Stati membri.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 1° gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tabella di corrispondenza tra direttiva e norme interne.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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