Direttiva 2003/114
Direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina comunitaria sugli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti, modificando la direttiva 95/2/CE per tenere conto di sviluppi tecnici e di nuove valutazioni scientifiche. Introduce regole specifiche sugli additivi impiegati nelle sostanze aromatizzanti, aggiorna definizioni e allegati, e rimuove dal campo di applicazione alcuni conservanti per agrumi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro i termini fissati, con un periodo transitorio per la circolazione dei prodotti conformi e per l’esaurimento delle scorte dei prodotti non conformi.
Modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti, aggiornando gli elenchi e le condizioni d’uso di taluni additivi e disciplinando gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nel diritto nazionale, e incide sulla disciplina degli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 95/2/CE, con particolare riguardo agli additivi diversi da coloranti ed edulcoranti, agli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti e a specifiche categorie di alimenti e preparati alimentari. Rilevano inoltre gli effetti per gli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano prodotti conformi/non conformi, nonché per la Commissione e l’AESA nelle attività di revisione scientifica; è escluso dall’ambito della direttiva 95/2/CE, per effetto della modifica, l’uso di bifenile (E 230), ortofenilfenolo (E 231) e ortofenilfenolo sodico (E 232) negli agrumi, in quanto classificati come prodotti fitosanitari.
Modifica della direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria degli additivi alimentari per adeguarla agli sviluppi tecnici e a valutazioni scientifiche successive alla direttiva 95/2/CE. Il legislatore UE richiama l’esigenza di trasparenza, coerenza normativa, tutela della salute pubblica e corretta informazione dei consumatori, con particolare attenzione agli additivi impiegati nelle sostanze aromatizzanti e ai prodotti destinati a specifiche categorie alimentari.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La modifica è motivata dalla necessità di mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato interno nel settore degli additivi alimentari. I considerando evidenziano che:
- gli additivi possono essere autorizzati solo se conformi al quadro comunitario di riferimento;
- l’aggiornamento della direttiva 95/2/CE serve a recepire sviluppi tecnici e conoscenze scientifiche;
- per gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti il livello deve essere minimo e la presenza non deve indurre in errore il consumatore;
- se un additivo introdotto tramite aromatizzanti svolge una funzione tecnologica nell’alimento finale, esso va trattato come additivo dell’alimento e non dell’aromatizzante.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La direttiva si rivolge agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale, e incide sulla disciplina degli additivi alimentari prevista dalla direttiva 95/2/CE. I destinatari economici sono gli operatori del settore alimentare che producono, utilizzano o commercializzano alimenti contenenti additivi, nonché i produttori che impiegano sostanze aromatizzanti. La disciplina tocca inoltre specifiche categorie di prodotti e di preparati, compresi taluni alimenti dietetici per lattanti e prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali.
Definizioni e criteri generali di qualificazione
L’articolo 1 sostituisce la definizione di "stabilizzanti" contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera v), della direttiva 95/2/CE. La nozione è ampliata per includere le sostanze che:
- mantengono lo stato fisico-chimico di un alimento;
- mantengono una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili;
- stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente;
- aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresi quelli tra proteine utili alla ricostituzione dell’alimento.
Disciplina della presenza degli additivi nei prodotti alimentari
L’articolo 3, come sostituito, fissa le condizioni in cui la presenza di un additivo è ammissibile. È consentita:
- nei prodotti alimentari compositi, se l’additivo è ammesso in uno degli ingredienti;
- nei prodotti che contengono una sostanza aromatizzante, se l’additivo è ammesso nella sostanza aromatizzante e non esercita alcuna funzione tecnologica nel prodotto finale;
- nei prodotti destinati unicamente alla preparazione di un alimento composito, purché il prodotto finale risulti conforme alla direttiva.
Additivi nelle sostanze aromatizzanti
Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 3 pone una regola specifica per gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti. Il loro tenore deve essere limitato al minimo necessario per garantire sicurezza, qualità e conservazione/stoccaggio della sostanza aromatizzante. Inoltre:
- la presenza dell’additivo non deve ingannare il consumatore;
- la presenza non deve mettere a rischio la salute;
- se l’additivo, pur introdotto tramite l’aromatizzante, svolge una funzione tecnologica nel prodotto alimentare, esso è qualificato come additivo dell’alimento finale.
Aggiornamento degli allegati
La direttiva modifica estensivamente gli allegati della direttiva 95/2/CE, con interventi su denominazioni, note, inclusioni, esclusioni e livelli massimi. Tra le modifiche esplicitamente indicate figurano:
- sostituzione della nota 2 dell’allegato I;
- aggiornamento della denominazione di E 170 in "carbonato di calcio";
- inserimento di nuove sostanze nelle voci E 466 e E 469;
- modifiche agli allegati II, III, IV, V e VI con introduzione o soppressione di voci e prodotti alimentari, secondo le tabelle riportate nell’allegato della direttiva.
Disposizioni specifiche su alcuni additivi e categorie di alimenti
Tra gli interventi puntuali emergono:
- autorizzazione comunitaria del poli-1-decene idrogenato, già autorizzato a livello nazionale;
- esclusione dal regime della direttiva 95/2/CE del bifenile (E 230), dell’ortofenilfenolo (E 231) e dell’ortofenilfenolo sodico (E 232), in quanto classificati come prodotti fitosanitari;
- richiamo alla valutazione del comitato scientifico dell’alimentazione umana sui parabeni E 214-E 219, con possibile ritiro della dose giornaliera ammissibile temporanea in assenza di ulteriori dati;
- previsione sull’E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio nei preparati e alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e prima infanzia, con limiti massimi di 100 mg/kg per preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg per preparati a base di acidi grassi polinsaturi nel prodotto pronto per il consumo.
Revisione scientifica e obblighi della Commissione e dell’AESA
L’articolo 2 impone un meccanismo di rivalutazione scientifica. Entro il 1° luglio 2004 la Commissione e l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare devono riesaminare le condizioni d’uso degli additivi E 214-E 219. Entro il 27 gennaio 2006 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento della rivalutazione, con particolare riguardo a:
- polisorbati E 432-E 436;
- nitrati E 251 ed E 252;
- nitriti E 249 ed E 250.
Abrogazione della direttiva 67/427/CEE
La direttiva abroga la direttiva 67/427/CEE, che disciplinava i conservanti per il trattamento superficiale degli agrumi e il relativo controllo qualitativo e quantitativo. L’abrogazione è coerente con la scelta di sottrarre tali sostanze al perimetro della direttiva 95/2/CE.
Recepimento, entrata in vigore e regime transitorio
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. I termini operativi fissati dall’articolo 4 sono i seguenti:
- entro il 27 luglio 2005 devono essere autorizzati gli scambi e l’impiego dei prodotti conformi;
- entro il 27 gennaio 2006 devono essere vietati gli scambi e l’impiego dei prodotti non conformi;
- i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 27 gennaio 2006 e non conformi possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e, in sede di pubblicazione ufficiale delle misure nazionali, inserire un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 95/2/CE e definizione di stabilizzanti
L’articolo 1 modifica la direttiva 95/2/CE, in particolare sostituendo la definizione di "stabilizzanti" all’articolo 1, paragrafo 3, lettera v), per includervi le sostanze che mantengono lo stato fisico-chimico di un alimento, che stabilizzano dispersioni omogenee di sostanze immiscibili, che stabilizzano/trattengono/intensificano la colorazione e che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, inclusa la formazione di legami tra proteine.
Condizioni generali di presenza degli additivi nei prodotti alimentari
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 3 della direttiva 95/2/CE. La presenza di un additivo è ammessa: a) in un prodotto alimentare composito, se l’additivo è ammesso in uno degli ingredienti; b) in un alimento contenente una sostanza aromatizzante, se l’additivo è ammesso nella sostanza aromatizzante ed è presente tramite essa, purché non svolga alcuna funzione tecnologica nel prodotto finale; c) in un alimento destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composito, purché il prodotto finale sia conforme alla direttiva.
Regole specifiche sugli additivi nelle sostanze aromatizzanti
L’articolo 1, punto 2, aggiunge un nuovo paragrafo 3 all’articolo 3: il livello degli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti deve essere limitato al minimo necessario per garantire sicurezza, qualità e conservazione/stoccaggio; la loro presenza non deve ingannare il consumatore né mettere a repentaglio la salute. Se un additivo introdotto tramite sostanze aromatizzanti svolge una funzione tecnologica nell’alimento, esso è considerato additivo dell’alimento e non della sostanza aromatizzante.
Modifiche agli allegati della direttiva 95/2/CE
L’articolo 1, punto 3, rinvia alle modifiche dettagliate riportate nell’allegato della direttiva: aggiornamento di denominazioni e note, aggiunta o soppressione di voci e livelli massimi in più allegati (I-VI), inclusi nuovi o rivisti impieghi per specifici additivi (ad es. E 170, E 466, E 469, E 1450 e altri).
Revisione scientifica di specifici additivi
L’articolo 2, paragrafo 1, impone alla Commissione e all’Agenzia europea per la sicurezza alimentare di riesaminare entro il 1° luglio 2004 le condizioni d’uso degli additivi compresi tra E 214 ed E 219. Il paragrafo 2 obbliga la Commissione a presentare entro il 27 gennaio 2006 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi della rivalutazione degli additivi, con focus su polisorbati (E 432-E 436), nitrati (E 251 ed E 252) e nitriti (E 249 ed E 250).
Abrogazione della direttiva 67/427/CEE
L’articolo 3 abroga la direttiva 67/427/CEE relativa ai conservanti per il trattamento in superficie degli agrumi, coerentemente con la rimozione dal campo di applicazione della direttiva 95/2/CE dei conservanti bifenile, ortofenilfenolo e ortofenilfenolo sodico.
Recepimento, applicazione e periodo transitorio
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono consentire gli scambi e l’impiego dei prodotti conformi entro il 27 luglio 2005 e vietare gli scambi e l’impiego dei prodotti non conformi entro il 27 gennaio 2006; i prodotti immessi in commercio o etichettati prima di tale data e non conformi possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano le disposizioni nazionali, devono includere un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che gli Stati membri ne sono destinatari.
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