Direttiva 2003/125
Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce regole armonizzate per garantire che le raccomandazioni di investimento siano presentate in modo corretto, chiaro e accurato e che siano resi pubblici gli interessi e i conflitti di interesse rilevanti. Disciplina sia l’elaborazione sia la diffusione di raccomandazioni, imponendo obblighi di identificazione del soggetto responsabile, di evidenza delle fonti e della metodologia, nonché di informativa su partecipazioni, rapporti commerciali e altri legami con l’emittente. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 12 ottobre 2004, con margini di adattamento per evitare obblighi sproporzionati, soprattutto per le raccomandazioni non scritte o di lunghezza limitata.
Modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE per la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di interessi e conflitti di interesse
Ambito di applicazione
Si applica alle raccomandazioni di investimento e alle informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico che raccomandano o propongono una strategia di investimento in uno o più strumenti finanziari o emittenti. Riguarda in particolare analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, soggetti la cui attività principale consiste nell'elaborazione di raccomandazioni, persone fisiche che lavorano per tali soggetti e, in alcuni casi, chi diffonde raccomandazioni elaborate da terzi sotto la propria responsabilità. Sono previste esclusioni/deroghe rilevanti per le raccomandazioni personali rese a singoli clienti e per i giornalisti soggetti a regolamentazione o autoregolamentazione equivalente; non si applica inoltre alle agenzie di rating come tali, salvo invito a politiche interne coerenti. La direttiva è rilevante ai fini del SEE ed è destinata agli Stati membri, che devono recepirla.
Direttiva 2003/125/CE della Commissione sulla corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e sui conflitti di interesse
La direttiva attua la direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la correttezza, la chiarezza, l’accuratezza e la trasparenza delle raccomandazioni di investimento rivolte al pubblico o ai canali di distribuzione. Il testo si fonda sull’idea che l’integrità del mercato richieda un elevato livello di trasparenza su identità degli autori, fonti, metodologia, interessi finanziari e possibili conflitti di interesse.
Obiettivi e logica regolatoria
La direttiva mira a consentire agli investitori di valutare l’affidabilità di una raccomandazione conoscendo chi l’ha elaborata, con quali basi informative, con quali presupposti e in presenza di quali interessi o legami con l’emittente. In coerenza con la natura della direttiva UE, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi attraverso la "regolamentazione appropriata", che può includere anche autoregolamentazione o codici di condotta nazionali.
Ambito di applicazione
L’ambito oggettivo riguarda le "raccomandazioni" intese come ricerche o altre informazioni, esplicite o implicite, che propongono una strategia di investimento su uno o più strumenti finanziari o emittenti, incluse valutazioni sul valore o sul prezzo presente o futuro. Sono destinatari degli obblighi i soggetti pertinenti, ossia persone fisiche o giuridiche che elaborano o diffondono raccomandazioni nell’esercizio della loro professione o attività. Restano fuori, in linea di principio, le raccomandazioni personali rese a singoli clienti e le mere notizie di stampa che si limitano a riferire raccomandazioni altrui senza alterarne la sostanza; i giornalisti sono espressamente esclusi dagli obblighi principali se soggetti a una regolamentazione equivalente che produca gli stessi effetti.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 coordina la direttiva con la disciplina sugli abusi di mercato e chiarisce che per impresa di investimento e ente creditizio si rinvia alle definizioni delle direttive settoriali allora vigenti. Viene inoltre precisato che il concetto di raccomandazione comprende anche indicazioni implicite, e che il canale di distribuzione è qualsiasi mezzo attraverso cui le informazioni sono o possono essere rese pubbliche.
Elaborazione delle raccomandazioni: identificazione e correttezza formale
La prima fascia di obblighi concerne chi elabora la raccomandazione. La raccomandazione deve indicare in modo chiaro e visibile l’identità del soggetto responsabile, compresi il nome e la funzione della persona fisica che ha preparato il testo e la denominazione della persona giuridica responsabile. Se l’autore è un’impresa di investimento o un ente creditizio, va indicata anche l’autorità competente; se è soggetto a codici di autoregolamentazione, tali codici devono essere resi noti. Per raccomandazioni non scritte, gli Stati membri devono prevedere adattamenti proporzionati, ad esempio tramite rinvio a un sito internet facilmente accessibile.
Elaborazione delle raccomandazioni: standard di accuratezza e supporto probatorio
La direttiva impone che i fatti siano tenuti distinti da opinioni, valutazioni e interpretazioni; che le fonti siano attendibili o che eventuali dubbi siano segnalati; che proiezioni, previsioni e obiettivi di prezzo siano chiaramente qualificati come tali e corredati delle ipotesi principali. Il soggetto pertinente deve inoltre essere in grado di dimostrare, su richiesta dell’autorità competente, la ragionevolezza della raccomandazione. Anche queste prescrizioni possono essere adattate per le raccomandazioni non scritte, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Obblighi aggiuntivi per analisti e intermediari nella redazione
Per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, soggetti collegati e operatori la cui attività principale è l’elaborazione di raccomandazioni, la direttiva alza il livello di dettaglio. Devono essere indicati le fonti principali, l’eventuale comunicazione preventiva all’emittente e le modifiche conseguenti, la metodologia e gli elementi di base, il significato delle espressioni di raccomandazione come "acquistare", "vendere" o "mantenere", i rischi rilevanti e l’eventuale analisi di sensibilità, la frequenza degli aggiornamenti e i cambiamenti nella politica di copertura. Devono inoltre essere evidenziate data di diffusione, data e ora dei prezzi richiamati e le differenze rispetto a raccomandazioni analoghe pubblicate nei dodici mesi precedenti. Se la raccomandazione è troppo breve, è ammesso un rinvio a un luogo di consultazione pubblica facilmente accessibile, purché gli elementi di base e la metodologia non siano stati modificati.
Comunicazione al pubblico di interessi e conflitti di interesse
Gli articoli 5 e 6 disciplinano il secondo pilastro della direttiva: la trasparenza sugli interessi e sui conflitti. I soggetti pertinenti devono comunicare tutti i rapporti e le circostanze che possono ragionevolmente compromettere l’obiettività della raccomandazione, con particolare attenzione agli interessi finanziari rilevanti negli strumenti oggetto della raccomandazione o ai conflitti rilevanti con l’emittente. Se il soggetto è una persona giuridica, l’obbligo si estende alle persone che hanno partecipato alla preparazione del testo.
L’articolo 6 specifica una serie di informazioni ulteriori, tra cui partecipazioni incrociate superiori al 5% del capitale azionario emesso, altri interessi finanziari rilevanti, funzioni di market making o liquidità, ruoli di lead manager o co-lead manager, accordi di finanza aziendale e accordi relativi all’elaborazione della raccomandazione. È inoltre richiesta la comunicazione generale dei meccanismi organizzativi e delle barriere informative adottate per prevenire conflitti. Per i collaboratori delle imprese di investimento o degli enti creditizi va comunicato se la remunerazione è collegata ad operazioni di finanza aziendale; se hanno acquistato azioni dell’emittente prima di un’offerta pubblica, devono essere indicati anche prezzo e data di acquisto. Infine, gli intermediari devono pubblicare trimestralmente la distribuzione percentuale delle raccomandazioni tra "acquistare", "mantenere" e "vendere", nonché la quota di emittenti per i quali sono stati prestati servizi di finanza aziendale nei dodici mesi precedenti.
Diffusione di raccomandazioni di terzi
Quando una raccomandazione elaborata da terzi viene diffusa sotto la responsabilità di un altro soggetto pertinente, quest’ultimo deve indicare chiaramente la propria identità. Se la raccomandazione viene sostanzialmente modificata, la modifica deve essere descritta in modo chiaro e dettagliato; se il cambiamento ne altera l’orientamento, il diffusore assume anche gli obblighi informativi propri dell’autore originario. Le persone giuridiche che diffondono raccomandazioni modificate devono adottare una politica scritta per consentire ai destinatari di reperire identità dell’autore, raccomandazione originaria e disclosure su interessi o conflitti, se pubbliche. Le sintesi devono essere chiare e non fuorvianti e rinviare al documento originario.
Obblighi rafforzati per imprese di investimento ed enti creditizi nella diffusione
Se il diffusore è un’impresa di investimento o un ente creditizio, o un loro dipendente/collaboratore, deve essere indicata anche l’autorità competente. Inoltre, se il soggetto originario non ha ancora diffuso la raccomandazione tramite un canale di distribuzione, il diffusore deve rispettare gli obblighi informativi rafforzati previsti per gli autori; se invece ha modificato sostanzialmente la raccomandazione, deve adempiere agli obblighi completi da elaboratore previsti dagli articoli 2-6.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 12 ottobre 2004, adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e trasmettendo alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e perimetro oggettivo
L’articolo 1 definisce i concetti chiave: "raccomandazione" come ricerche o altre informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, anche in forma implicita, volte a raccomandare o proporre una strategia di investimento; "soggetto pertinente" come persona fisica o giuridica che elabora o diffonde raccomandazioni nell’esercizio della propria professione o attività; "canale di distribuzione" come canale attraverso cui le informazioni vengono o possono essere rese pubbliche. Sono richiamate anche le definizioni di impresa di investimento, ente creditizio, emittente e regolamentazione appropriata.
Identità di chi elabora le raccomandazioni
L’articolo 2 impone che ogni raccomandazione riporti in modo chiaro e visibile l’identità del soggetto responsabile, includendo nome e funzione della persona fisica che l’ha preparata e denominazione della persona giuridica responsabile. Se il soggetto è un’impresa di investimento o un ente creditizio, va indicata anche l’autorità competente; se è soggetto a regole di autoregolamentazione o codici di condotta, tali regole devono essere comunicate al pubblico. Per le raccomandazioni non scritte gli obblighi vanno adattati in modo proporzionato; i giornalisti sono esclusi se soggetti a regolamentazione equivalente.
Corretta presentazione delle raccomandazioni
L’articolo 3 richiede che, con ragionevole diligenza, i fatti siano separati da interpretazioni e opinioni, che le fonti siano attendibili o che eventuali dubbi siano indicati, e che proiezioni, previsioni e obiettivi di prezzo siano chiaramente qualificati come tali con indicazione delle ipotesi principali. Il soggetto pertinente deve inoltre poter dimostrare, su richiesta dell’autorità competente, il carattere ragionevole della raccomandazione. Anche qui sono previste attenuazioni per le raccomandazioni non scritte e un’esenzione per i giornalisti soggetti a regole equivalenti.
Obblighi aggiuntivi di presentazione per analisti e intermediari
L’articolo 4 impone, per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, persone giuridiche collegate e altri soggetti la cui attività principale consiste nell’elaborazione di raccomandazioni, ulteriori obblighi: indicazione delle fonti principali e dell’eventuale previa comunicazione all’emittente con modifiche successive; sintesi della metodologia e degli elementi di base; spiegazione del significato delle raccomandazioni e dei rischi, incluse analisi di sensibilità; indicazione della frequenza prevista degli aggiornamenti e di eventuali cambiamenti della politica di copertura; evidenza della data di prima diffusione e dei prezzi con data e ora; indicazione delle variazioni rispetto a raccomandazioni precedenti nei 12 mesi anteriori. Per raccomandazioni troppo brevi si consente un rinvio chiaro e visibile a una fonte facilmente accessibile, se gli elementi di base e la metodologia non sono cambiati; per le raccomandazioni non scritte si richiede un adattamento proporzionato.
Obbligo generale di comunicazione di interessi e conflitti
L’articolo 5 impone ai soggetti pertinenti di comunicare tutti i rapporti e le circostanze ragionevolmente idonei a compromettere l’obiettività della raccomandazione, in particolare interessi finanziari rilevanti negli strumenti oggetto della raccomandazione o conflitti rilevanti rispetto all’emittente. Per le persone giuridiche, l’obbligo si estende alle persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato alla preparazione della raccomandazione. Le informazioni devono figurare nella raccomandazione oppure, se la loro inclusione è sproporzionata, in un rinvio chiaro e visibile a un luogo di consultazione pubblica facilmente accessibile; sono previste attenuazioni per raccomandazioni non scritte e un’esenzione per i giornalisti soggetti a regole equivalenti.
Informazioni aggiuntive su partecipazioni, servizi e incentivi
L’articolo 6 aggiunge obblighi specifici per analisti indipendenti, imprese di investimento, enti creditizi, persone giuridiche collegate e altri soggetti la cui attività principale consiste nell’elaborazione di raccomandazioni: comunicazione di partecipazioni importanti tra soggetto ed emittente, con soglia base del 5% del capitale azionario emesso, salva facoltà nazionale di fissare soglie inferiori; altri interessi finanziari rilevanti; eventuale ruolo di market maker o fornitore di liquidità; eventuale ruolo di lead-manager o co-lead manager nei 12 mesi precedenti; altri accordi di finanza aziendale con l’emittente, e accordi relativi all’elaborazione della raccomandazione. È richiesta anche una comunicazione generale sui meccanismi organizzativi e sulle barriere informative interne. Per il personale coinvolto nella preparazione, va reso pubblico se la remunerazione è legata a operazioni di finanza aziendale e, in caso di acquisto di azioni prima di un’offerta pubblica, anche prezzo e data di acquisto. Imprese di investimento e enti creditizi devono inoltre pubblicare trimestralmente le percentuali di raccomandazioni "acquistare", "mantenere" e "vendere" e, per ciascuna categoria, la percentuale di emittenti cui sono stati forniti servizi di finanza aziendale nei 12 mesi precedenti.
Diffusione di raccomandazioni elaborate da terzi
L’articolo 7 richiede che chi diffonde sotto la propria responsabilità raccomandazioni elaborate da terzi indichi chiaramente e visibilmente la propria identità. L’articolo 8 impone, se la raccomandazione è sostanzialmente modificata, di indicare in dettaglio la modifica; se la modifica altera l’orientamento (ad esempio da "acquistare" a "mantenere" o "vendere"), il diffusore deve rispettare gli obblighi previsti per l’elaboratore dagli articoli 2-5. Le persone giuridiche che diffondono raccomandazioni modificate devono adottare una politica formale scritta per consentire ai destinatari di individuare il soggetto elaboratore, la raccomandazione originaria e le informazioni su interessi/conflitti, se pubbliche. Le notizie di stampa che si limitano a riferire raccomandazioni altrui senza modificarne la sostanza sono escluse; per le sintesi, occorre che siano chiare, non fuorvianti e che richiamino il documento originario e il relativo luogo di consultazione pubblica.
Obblighi ulteriori per imprese di investimento ed enti creditizi che diffondono raccomandazioni di terzi
L’articolo 9 prevede che, oltre agli obblighi degli articoli 7 e 8, se il diffusore è un’impresa di investimento, un ente creditizio o una persona che lavora per essi, debba indicare l’autorità competente. Inoltre, se il soggetto che ha elaborato la raccomandazione non l’ha ancora diffusa tramite un canale di distribuzione, il diffusore deve adempiere agli obblighi informativi dell’articolo 6; se la raccomandazione è stata sostanzialmente modificata, deve adempiere agli obblighi degli articoli 2-6.
Recepimento
L’articolo 10 fissa il termine di recepimento al 12 ottobre 2004. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza, e assicurare che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 11 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 12 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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