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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06464/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione delle prove e comunque non riferiti a una prova decisiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, vizi di motivazione sulla valutazione del quadro probatorio e, dall'altro, la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva. La Corte ha osservato che tali censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la documentazione bancaria e gli altri elementi indicati non erano, secondo la stessa prospettazione difensiva, prova decisiva sul punto della distrazione, e non vi era adeguato confronto con l'insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La sentenza conferma la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione, senza rimettere in discussione l'impianto applicativo della norma, ma senza svilupparne ulteriormente il contenuto.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio o che deducono la mancata acquisizione di prova non decisiva non sono scrutinabili in cassazione come vizi di legittimità.

  • art. 615 c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui il giudizio di cassazione non consente una rilettura del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rilettura del fatto già compiuta dai giudici di merito.
  • La mancata acquisizione di documentazione o di altri elementi istruttori non integra motivo utile di ricorso per cassazione se la prova dedotta non è specificamente indicata come decisiva sul punto controverso.
  • Il ricorrente deve confrontarsi con tutti gli snodi decisivi della motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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