Cassazione Civile, Ordinanza n. 14379/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF e altro relativo all’anno d’imposta 2014, emesso a seguito di attività di verifica svolta con riferimento a una società in nome collettivo poi cancellata dal registro delle imprese. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, il contribuente ha promosso revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. sostenendo che la sentenza d’appello fosse viziata da errore di fatto, poiché avrebbe erroneamente ritenuto che gli accertamenti fossero stati notificati ai soci in qualità di successori della società estinta e non alla società stessa. Secondo il ricorrente, invece, tutta l’attività istruttoria e l’accertamento erano stati svolti esclusivamente nei confronti della società, e i soci erano stati coinvolti solo nel procedimento relativo ai redditi di partecipazione; pertanto, non sarebbe stato possibile configurare un accertamento nei confronti di un soggetto ormai estinto. Avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione il contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 2495 c.c. e 28 d.lgs. 175/2014; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’errore di fatto; nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di un fatto decisivo relativo ai destinatari della notifica degli atti e alla sussistenza dell’errore revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancanza di un vero errore di fatto revocatorio. La questione sollevata dal contribuente riguardava infatti non una svista materiale e immediatamente percepibile, ma un apprezzamento giuridico e fattuale controverso sulla legittimità dell’atto impositivo e sui soggetti destinatari dell’accertamento. La Corte ha ribadito che l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. deve consistere in una falsa percezione del fatto, decisiva, evidente e non controversa; non può invece coincidere con errori di giudizio, con l’interpretazione di documenti o con la valutazione delle risultanze processuali. Poiché il ricorrente aveva prospettato, in sostanza, un errore di diritto da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non un errore revocatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio deve essere una svista materiale e oggettiva, immediatamente rilevabile, decisiva e non cadente su un punto controverso già esaminato dal giudice; non può risolversi in un errore di giudizio o di valutazione.
art. 2495 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza di atti notificati a una società cancellata, ma la Corte non ha ritenuto decisiva la censura perché attinente a un errore di diritto e non a un errore di fatto revocatorio.
art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014
Invocato per escludere la notificabilità di atti a una società estinta, ma la Corte ha osservato che la doglianza non integra errore revocatorio e va fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione.
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è stata ritenuta inconferente rispetto alla reale ratio della decisione, che verteva sull’assenza dei presupposti della revocazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare la motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della decisione revocatoria; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per formulare censure di violazione di legge, ma non idoneo a veicolare una doglianza che in realtà mirava a contestare un presunto errore di fatto revocatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza, ma le censure non coglievano la reale ragione della declaratoria di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso che la questione attenga a un fatto decisivo omesso, trattandosi di valutazione giuridica e di punto controverso già deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione immediata e obiettiva del dato fattuale, non una diversa lettura di documenti, atti o norme di diritto.
- Non è ammissibile la revocazione quando il preteso errore investe un punto controverso sul quale il giudice si è già pronunciato, perché in tal caso si tratta di errore di giudizio e non di errore di fatto.
- Le censure contro una decisione di inammissibilità della revocazione devono misurarsi con la ratio decidendi specifica della pronuncia impugnata; il mancato confronto con tale ratio comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Questioni relative alla legittimità dell’accertamento, ai soggetti destinatari della notifica e alla successione nelle obbligazioni tributarie, quando implicano interpretazione giuridica o valutazione del materiale processuale, non possono essere trasformate in errori revocatori.
- Se la doglianza riguarda un asserito errore di diritto, essa va dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione e non mediante revocazione per errore di fatto.
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