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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18074 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di legittimazione processuale. Secondo la CTR, il ricorso di primo grado era stato proposto dalla legale rappresentante C.M.L. in proprio, e non dalla società, poiché la procura era stata rilasciata dalla persona fisica, l'intestazione dell'atto non indicava la società e la contestazione riguardava anche l'iscrizione a ruolo della persona fisica. La società ha sostenuto che C.M.L. avesse agito esclusivamente quale legale rappresentante e che, dal contenuto complessivo degli atti e dai documenti processuali, fosse identificabile la società come reale parte del giudizio. Ha inoltre denunciato la violazione delle norme sulla legittimazione e sui requisiti dell'atto introduttivo, nonché un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. I motivi si fondavano sul contenuto di atti e documenti, in particolare del ricorso introduttivo di primo grado, ma la società non ne aveva riprodotto nel ricorso per cassazione il contenuto rilevante né aveva indicato adeguatamente dove tali documenti fossero reperibili nei fascicoli processuali. In assenza di tali elementi, la Corte non ha potuto verificare direttamente la fondatezza delle censure. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

    La norma codifica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi fonda le proprie censure su documenti o atti processuali deve indicare esattamente dove essi siano stati prodotti e riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di valutare la questione senza ricorrere ad atti esterni.

  • Art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimazione e all'interesse ad agire, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 163, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato con riferimento all'identificazione delle parti nell'atto introduttivo. La questione non è stata decisa nel merito, poiché il ricorso non consentiva alla Corte di verificare il contenuto dell'atto originario.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di legittimazione processuale nel processo tributario. Anche su questo profilo la Corte non ha svolto una valutazione sostanziale, fermandosi all'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla società per sostenere che l'errata indicazione della parte non determina necessariamente l'inammissibilità quando dal complesso dell'atto sia comunque identificabile il soggetto che agisce. La Corte non ha stabilito se tale tesi fosse fondata, perché mancava la riproduzione del ricorso introduttivo.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure erano formulate come violazione di legge e vizio motivazionale, ma sono state dichiarate inammissibili perché non autosufficienti, non per una valutazione della loro fondatezza sostanziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente atti o documenti del giudizio di merito: occorre indicare con precisione dove siano stati prodotti e trascrivere o riassumere il loro contenuto rilevante.
  • Quando la controversia riguarda l'identità della parte processuale, è essenziale che l'atto introduttivo, la procura, l'intestazione e le conclusioni rendano chiaramente identificabile il soggetto che agisce e la qualità in cui agisce.
  • Un eventuale errore nell'indicazione della parte può non comportare automaticamente l'inammissibilità se il soggetto effettivamente agente è desumibile con certezza dal contenuto complessivo dell'atto; tuttavia, tale verifica deve essere concretamente possibile sulla base del ricorso per cassazione.
  • La Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente nei fascicoli di merito i documenti richiamati dal ricorrente: la mancata riproduzione degli elementi decisivi può impedire l'esame della censura e determinare l'inammissibilità.
  • Prima di contestare la legittimazione processuale, occorre distinguere tra legittimazione sostanziale, legittimazione processuale e corretta identificazione formale della parte, verificando anche la validità e l'intestazione della procura.
  • L'inammissibilità per carenze formali o di autosufficienza impedisce l'esame del merito delle doglianze e comporta normalmente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

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