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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36309/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza del giudizio avverso un avviso di accertamento. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo valida la cartella anche se priva di sottoscrizione, sufficiente la sola indicazione del numero dell'avviso di accertamento a fini motivazionali e sanata l'eventuale nullità della notifica dell'avviso per effetto della tempestiva impugnazione. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi, ma prima della decisione depositava memoria dichiarando di aver aderito alla c.d. rottamazione ter, di aver pagato alcune rate e di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La Corte esamina prioritariamente tale istanza, verificando la documentazione prodotta sull'adesione alla definizione agevolata e sui pagamenti effettuati.

La decisione

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in ragione della rinuncia al ricorso connessa all'adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione ter. Richiama il principio per cui, in presenza di dichiarazione di avvalimento della procedura agevolata e di rinuncia al giudizio, l'estinzione può essere dichiarata anche se non vi sia stato pagamento integrale del debito rateizzato; la cessazione della materia del contendere, invece, richiede il pagamento integrale. La Corte precisa inoltre che l'estinzione non fa passare in giudicato la sentenza impugnata, ma sostituisce la situazione dedotta in giudizio con la disciplina emergente dalla definizione agevolata. Le spese di lite sono compensate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6

    "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il mancato pagamento integrale non impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio, se vi è rinuncia e adesione alla definizione agevolata; il pagamento integrale rileva piuttosto ai fini della cessazione della materia del contendere.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 3, comma 14

    È richiamato come disposizione che disciplina gli effetti dell'eventuale inadempimento o del perfezionamento della procedura di definizione agevolata nel caso concreto.

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione nei casi di estinzione disposta per legge o per rinuncia, anche quando la fattispecie estintiva richieda l'allegazione di fatti esterni al processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6

    È citato in via analogica per il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla definizione agevolata e sull'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di adesione e rinuncia.

Massime di principio

  • Quando il debitore/contribuente aderisce a una definizione agevolata e deposita in cassazione una rinuncia al ricorso conforme all'impegno assunto, il giudizio può essere dichiarato estinto anche se non risulta il pagamento integrale delle rate dovute.
  • La cessazione della materia del contendere richiede, invece, il perfezionamento integrale della definizione agevolata con prova del pagamento completo; in mancanza, la Corte deve limitarsi alla declaratoria di estinzione.
  • L'estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, perché la posizione sostanziale resta regolata dalla disciplina propria dell'adesione alla procedura agevolata.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione collegata a una causa estintiva prevista dalla legge consente la dichiarazione di estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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