Cassazione Penale, Ordinanza n. 12182/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la valutazione di responsabilità per il tentativo di rapina. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il tentativo di rapina. L'unico motivo censurava la motivazione della sentenza di responsabilità sostenendo, in sostanza, che mancasse il presupposto dell'ingiusto profitto e che la condotta non integrasse il tentativo punibile. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che nel delitto di rapina l'ingiusto profitto non deve necessariamente tradursi in un'utilità materiale, potendo consistere in qualsiasi vantaggio perseguito mediante sottrazione e impossessamento del bene con violenza o minaccia. Nel caso concreto, la mancata effettiva sottrazione delle chiavi per l'intervento della polizia penitenziaria non escludeva il tentativo, poiché gli atti erano univocamente diretti alla commissione del reato.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
La mancata consumazione del fatto per cause indipendenti dalla volontà dell'agente non esclude la punibilità quando gli atti sono univocamente diretti alla commissione del reato.
art. 628 c.p.
Nel delitto di rapina l'ingiusto profitto può consistere in qualsiasi vantaggio perseguito dall'agente, non necessariamente in un'utilità materiale effettivamente conseguita.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non richiede la concreta acquisizione di un'utilità materiale: è sufficiente il perseguimento di un qualsiasi vantaggio mediante violenza o minaccia finalizzate alla sottrazione e all'impossessamento del bene.
- Ai fini del tentativo punibile, non è necessario che la sottrazione si perfezioni: è sufficiente che la condotta sia stata interrotta da cause indipendenti dalla volontà dell'agente e che gli atti siano univocamente diretti alla commissione del reato.
- La valutazione sulla sussistenza del tentativo deve concentrarsi sulla direzione univoca degli atti e sull'idoneità della condotta a realizzare il programma criminoso, non sul raggiungimento dell'evento consumativo.
Come è indicizzato
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