Sentenza n. 3417/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 691 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.02.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla Carta docente per gli anni scolastici indicati nel giudicato e il Ministero era stato condannato a renderla disponibile. Hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e domandato l'esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non identificava il giudizio ordinario da eseguire né la parte resistente e si limitava a conferire una delega generica per un giudizio davanti al TAR Lombardia. I ricorrenti non erano presenti in camera di consiglio. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il difensore deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale non acquista carattere di specialità per il solo fatto di essere stata scansionata e trasmessa via PEC o depositata telematicamente insieme al ricorso. L'unitarietà documentale può assorbire la specificità della procura quando essa sia apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto fisico unitario; non è invece sufficiente la mera congiunzione telematica di documenti distinti, perché non garantisce né la consapevolezza del mandante circa l'atto oggetto del mandato né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., essendo la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 confermativa di un indirizzo interpretativo già esistente e non innovativa del quadro normativo; il ricorso era stato notificato dopo tale pronuncia. L'assenza dei difensori in camera di consiglio ha comportato rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, sicché non era necessario adottare l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale i ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione telematica alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi idonei a identificare specificamente la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina processuale amministrativa che richiede la procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente la rinnovazione della procura quando la procura speciale manchi o sia inidonea al momento della proposizione del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è imposto quando il difensore, assente all'udienza o alla camera di consiglio, abbia rinunciato implicitamente alla possibilità di interloquire.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il carattere normalmente obbligatorio della difesa tecnica giustifica l'esigenza di una procura speciale correttamente predisposta.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, direttamente o mediante un contesto documentale realmente unitario, l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una delega generica a proporre un giudizio davanti a un TAR è inidonea a fondare lo ius postulandi.
- La mera scansione di una procura cartacea e il suo invio o deposito telematico insieme a un ricorso nativo digitale non rendono automaticamente la procura speciale: quando la procura è su documento separato, essa deve contenere elementi autonomamente idonei a identificare la controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la successiva allegazione o connessione telematica non dimostra, da sola, né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la contestualità del conferimento.
- La mancanza o inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina o gli orientamenti giurisprudenziali offrivano parametri sufficienti per adottare una condotta processuale prudente; la sopravvenienza di una pronuncia dell'Adunanza plenaria meramente confermativa di un indirizzo già esistente non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
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